IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: COSA SONO E COME SI VALUTANO

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Le immobilizzazioni immateriali sono voci inserite nell’attivo di stato patrimoniale, il termine “immateriale” si deve alla principale caratteristica di questi costi capitalizzabili, ovvero che sono intangibili, dunque prive di una forma e di una sostanza fisica.

Sono definite dall’OIC come attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Si tratta dunque di costi che conservano la loro utilità per più esercizi, ovvero manifestano i loro benefici economici un arco temporale che va oltre l’annualità considerata.

Immobilizzazioni immateriali
OIC: organismo italiano di contabilità

Le immobilizzazioni immateriali sono definite all’interno della pubblicazione OIC 24, dedicata alle immobilizzazioni immateriali. I corsivi presenti all’interno del presente articolo sono citazioni riportate da tale pubblicazione.

Immobilizzazioni immateriali nel bilancio civilistico

Le immobilizzazioni immateriali vengono scritte nello stato patrimoniale del bilancio civilistico, sezione B.I come indicato dall’art. 2424 che recita:

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

Elenco delle immobilizzazioni immateriali nel bilancio civilistico

Costi di impianto e ampliamento

Sono costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.

In altre parole, riguardano fasi particolari e straordinarie dell’attività d’impresa, come appunto la fase di avviamento e costituzione, e i momenti di trasformazione e importante accrescimento produttivo. La capitalizzazione di tale tipologia di costi è possibile solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende. Il loro ammortamento può essere effettuato per un periodo non superiore ai 5 anni.

Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato ai costi di impianto e di ampliamento.

Costi di sviluppo

Sono costi relativi l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.

Sono dunque costi che riguardano la fase successiva del processo di ricerca, finalizzata a migliorare prodotti e servizi già esistenti, o crearne di nuovi. In genere si tratta di costi collegati alla progettazione e alla prototipazione.

Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato ai costi di sviluppo.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

I diritti di brevetto industriale rappresentano il diritto esclusivo, tutelato dalle norme di legge, di sfruttamento di un’invenzione. Essi concernono la capitalizzazione di costi che l’azienda ha sostenuto per:

  • l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
  • i diritti in licenza d’uso di brevetti;
  • l’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d’uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  • la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d’autore.

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno comprendono:

  • i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
  • i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.

Possono comprendere i diritti di autore che sono:

  • le opere dell’ingegno di carattere creativo (che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia);
  • altri mezzi multimediali di espressione, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Tali diritti possono essere trasmessi con licenza d’uso. Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato ai diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Le concessioni sono provvedimenti con i quali la pubblica amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi. In altre parole, atti ufficiali documentati che concedano la possibilità esclusiva o meno all’azienda di poter operare, rispettandone gli oneri, gli obblighi e i doveri che bilanciano tale diritto.

Le licenze sono autorizzazioni con le quali si consente l’esercizio di attività regolamentate (ad esempio: licenze di commercio al dettaglio). Si tratta dunque di documenti di permesso fondamentali per poter operare in un determinato settore o attività.

Il marchio è invece uno dei segni distintivi dell’azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato) e può consistere in qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, tra cui emblemi, parole, suoni e forme del prodotto o della sua confezione. In questo caso, il conferimento ha carattere di esclusività, in quanto nel marchio si riconosce l’identità dell’azienda, la quale deve avere il diritto di distinguersi sul mercato, proteggendo così il carattere unico dei propri simboli. È capitalizzabile tra le immobilizzazioni immateriali sia il marchio prodotto internamente sia il marchio acquistato a titolo oneroso da terzi.

Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato a concessioni, licenze, marchi e diritti simili.

Avviamento

L’avviamento è l’attitudine di un’azienda a produrre utili che derivino da fattori specifici, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione delle risorse in un sistema efficace ed efficiente.

Esso può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (in seguito all’acquisto di un’azienda o ramo d’azienda). Infatti, l’avviamento può essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se:

  • è acquisito a titolo oneroso, al momento dell’acquisto di un’azienda;
  • ha un valore effettivo quantificabile;
  • è costituito in origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, ovvero in grado di generare utili futuri;
  • è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo.

Dati tali obblighi, l’avviamento generato internamente non può pertanto essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali. Spesso è oggetto di trattativa e reale calcolo del suo valore, nel momento in cui vi è un interesse di acquisto dell’azienda da parte di un’altra impresa. Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato all’avviamento.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Si riferiscono a un futuro aumento della voce immobilizzazioni immateriali, dovuto a costi sostenuti per la creazione di un particolare bene immateriale di cui si avrà piena titolarità di diritto, oppure importi già corrisposti a fornitori per medesime motivazioni. Non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali. 

Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato a immobilizzazioni in corso e acconti.

Altre immobilizzazioni immateriali

Nella voce di bilancio “Altre immobilizzazioni immateriali”, presente nelle attività di stato patrimoniale, sono contenuti tutti quei beni intangibili che non rientrano in nessun’altra delle categorie precedenti. Si tratta di costi che rispettano i canoni fondamentali per poter essere considerati capitalizzabili in stato patrimoniale, ma che hanno alcune specificità che non permettono di ricomprenderle in quelle codificate.

Ad esempio, sono ricomprese tra le “altre immobilizzazioni immateriali” le seguenti tipologie:

  • diritto di usufrutto su azioni;
  • costi di software;
  • costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi;
  • costi per il trasferimento e per il riposizionamento dei cespiti.

Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato alle altre immobilizzazioni immateriali.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico, tra i costi della produzione, nella voce B10a) “Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali” e decorrono dal momento in cui l’immobilizzazione è pronta per l’uso. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Aliquote di ammortamento

La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. Oltre all’utilizzo di piani di ammortamenti a quote costanti, è ammesso anche l’utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative. Non è invece ammesso l’utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza.

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque anni.

Fino a che l’ammortamento dei costi di sviluppo, di impianto e di ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se, a bilancio, ci sono riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

L’ammortamento è regolato dall’articolo 103 del TUIR che offre indicazioni valide per tutte le immobilizzazioni immateriali con alcune eccezioni:

  1. le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo;
  2. le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;
  3. le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

Valutazione e capitalizzazione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di produzione. I costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell’attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa

Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali, la nota integrativa indica:

  • il metodo e i coefficienti d’ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie categorie o classi di immobilizzazioni immateriali;
  • la modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
  • il criterio adottato per effettuare l’eventuale rivalutazione, la legge che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione, al lordo e al netto degli ammortamenti, e l’effetto su patrimonio netto;
  • il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell’immobilizzazione o a risconto).

Svalutazione

Eventuali indicatori di perdite durevoli di valore vanno rilevati in base ai criteri definiti dall’OIC 9.

Rivalutazione

Le immobilizzazioni immateriali, possono essere rivalutate solo nei casi previsti dalla legge. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali. In assenza di puntuali fonti normative i criteri di rivalutazione devono comunque essere determinati in conformità ai principi generali di prudenza e rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Alienazione delle immobilizzazioni immateriali

Quando un bene immateriale è venduto occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni per il valore netto contabile dell’immobilizzazione ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato. L’eventuale differenza, plusvalenza o minusvalenza, va rilevata a conto economico rispettivamente: nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi di gestione”

IAS 38

Le società quotate sono tenute a redigere il bilancio secondo le regole dettate dai principi contabili internazionali (IAS), il capitolo IAS 38  è dedicato alle attività immateriali. La finalità è di definire il trattamento contabile delle attività immateriali non specificatamente trattate in altri principi e in presenza di specifiche condizioni.

Tra le varie indicazioni ci sono alcuni principi che rappresentano dei punti di riferimento per l’interpretazione generale dell’argomento immobilizzazioni immateriali:  

Identificabilità

La definizione di attività immateriale richiede che questa sia identificabile per poter essere distinta dall’avviamento. Un’attività soddisfa il criterio di identificabilità nella definizione dell’attività immateriale quando questa:

  1. è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività;
  2. deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.

Rilevazione e valutazione

Un’attività immateriale deve essere rilevata se, e solo se:

  1. è probabile che i benefici economici futuri attesi che sono attribuibili all’attività affluiranno all’attività;
  2. il costo dell’attività può essere determinato attendibilmente.

Un’attività immateriale deve essere misurata inizialmente al suo costo.

Vita utile

La contabilizzazione di un’attività immateriale si basa sulla sua vita utile. Un’attività immateriale con una vita utile definita è ammortizzata, mentre un’attività immateriale con una vita utile indefinita non è ammortizzata. Sono presi in considerazione una serie di fattori nel determinare la vita utile di un’attività immateriale, inclusi:

  • l’utilizzo atteso dell’attività da parte dell’entità e se l’attività possa eventualmente essere gestita efficacemente da un altro gruppo dirigente dell’entità;
  • i clici di vita produttiva tipici dell’attività e le informazioni pubbliche sulle stime delle vite utili di attività simili che sono utilizzate in un modo similare;
  • l’obsolescenza tecnico, tecnologica, commerciale o di altro tipo;
  • la stabilità del settore economico in cui l’attività opera e i cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall’attività;
  • le azioni che si suppone i concorrenti effettivi o potenziali effettueranno;
  • il livello delle spese di manutenzione necessarie per ottenere i benefici economico futuri attesi dell’attività e la capacità e l’intenzione dell’entità di raggiungere tale livello;
  • il periodo di controllo sull’attività e i limiti legali o similari all’utilizzo dell’attività, quali le date di conclusione dei rapporti di locazione connessi;
  • se la vita utile dell’attività dipenda dalla vita utile di altre attività dell’entità.

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Giuseppe Brusadelli

Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in finanza e controllo di gestione.

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