DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO
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I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono una voce compresa nelle immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale.
Sono stati definiti dall’OIC 24 e i corsivi presenti all’interno di questo articolo sono citazioni fedelmente riportate da tale pubblicazione.
Tale tipologia di costi può essere capitalizzata, in particolare se riguarda l’acquisizione di un brevetto o altra forma documentale trasferibile che indichi la licenza d’uso del brevetto stesso o di una particolare opera d’ingegno.
Indice dei contenuti:
Collocazione in bilancio civilistico
I diritti di brevetto e di utilizzazione sono collocati nell’attivo di stato patrimoniale del bilancio civilistico, in particolare sotto la voce immobilizzazioni immateriali, sezione B.I 3) come indicato dall’art. 2424 che recita:
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo:
Principio contabile OIC 24
La fondazione OIC ha lo scopo di interpretare e offrire linee guida esplicative riguardo le normative contabili.
I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono definiti all’interno della pubblicazione OIC 24, dedicata alle immobilizzazioni immateriali. I corsivi presenti all’interno di questo articolo sono citazioni riportate da tale pubblicazione.
Diritti di brevetto industriale
I diritti di brevetto industriale rappresentano il diritto esclusivo, tutelato dalle norme di legge, di sfruttamento di un’invenzione. Sono relativi alla capitalizzazione di costi che l’azienda ha sostenuto per:
- l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
- i diritti in licenza d’uso di brevetti;
- l’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d’uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d’autore.
Tali diritti possono essere trasmessi con licenza d’uso.
Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno comprendono:
- i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
- i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.
Possono comprendere i diritti di autore che sono:
- le opere dell’ingegno di carattere creativo (che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia);
- altri mezzi multimediali di espressione, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Tali diritti possono essere trasmessi con licenza d’uso.
Ammortamento
La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. Oltre all’utilizzo di piani di ammortamenti a quote costanti, è ammesso anche l’utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative.
Non è invece ammesso l’utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. In generale l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è regolato dall’articolo 103 del TUIR.
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Giuseppe Brusadelli
Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in finanza e controllo di gestione.