COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO: SPIEGAZIONE E DEFINIZIONE OIC
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I costi di impianto e di ampliamento sono una voce compresa nelle immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale.
Secondo i principi contabili OIC, sono definiti come costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.
In altre parole, riguardano fasi particolari e straordinarie dell’attività d’impresa, come appunto la fase di avviamento e costituzione, e i momenti di trasformazione e importante accrescimento produttivo.
La capitalizzazione di tale tipologia di costi è possibile solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende. Il loro ammortamento può essere effettuato per un periodo non superiore ai 5 anni.
Indice dei contenuti:
Collocazione nel bilancio civilistico
I costi di impianto e ampliamento sono collocati nell’attivo di stato patrimoniale del bilancio civilistico, in particolare sotto la voce immobilizzazioni immateriali, sezione B.I 1) come indicato dall’art. 2424 che recita:
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo:
OIC 24
La fondazione OIC ha lo scopo di interpretare e offrire linee guida esplicative riguardo le normative contabili.
I costi di impianto e di ampliamento sono definiti all’interno della pubblicazione OIC 24, dedicata alle immobilizzazioni immateriali. I corsivi presenti all’interno di questo articolo sono citazioni riportate da tale pubblicazione.
Costi di impianto
I costi di impianto possono comprendere tutti quei costi che si sostengono in fase di avvio e costituzione di una nuova impresa. Tra essi si possono dunque inserire:
- atto costitutivo e relative tasse;
- consulenze e ottenimento licenze a scopo costitutivo;
- permessi e autorizzazioni per l’avvio dell’impresa.
Al loro interno si considerano poi i cosiddetti costi di start-up, ovvero quelli sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell’inizio di una nuova attività, quali ad esempio un nuovo ramo d’azienda.
Nella maggior parte dei casi, è necessario che siano stati sostenuti nel periodo direttamente antecedente all’avvio della società e che riguardino l’opera di costituzione. I costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze sostenute durante il periodo di start-up non possono essere capitalizzati.
Anche i costi di addestramento e formazione del personale possono essere capitalizzati in questa categoria, a patto che siano sostenuti esclusivamente in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività.
Costi di ampliamento
I costi di ampliamento riguardano gli oneri sostenuti da un’impresa in fase di espansione e accrescimento della propria capacità operativa.
Per essere capitalizzabili in stato patrimoniale come immobilizzazioni immateriali, tali costi devono riguardare:
- attività precedentemente non perseguite;
- ampliamento anche di tipo quantitativo ma di misura tale da apparire straordinario;
- costi di addestramento del personale se sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale.
In altre parole, non è sufficiente che l’azienda stia cercando di ingrandirsi per poter capitalizzare i costi di tale operazione. Per poterlo fare, il processo di espansione deve comportare una vera e propria trasformazione dell’azienda, oppure un accrescimento tale da non poter essere considerato un normale processo di sviluppo aziendale.
Tali costi possono essere ammortizzati per un periodo non superiore ai 5 anni.
Ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento
La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. Oltre all’utilizzo di piani di ammortamenti a quote costanti, è ammesso anche l’utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative. Non è invece ammesso l’utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza.
I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se, a bilancio, ci sono riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
In generale l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è regolato dall’articolo 103 del TUIR.
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Giuseppe Brusadelli
Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in finanza e controllo di gestione.