VITA UTILE DI UN BENE: COS’È E COME DI DEFINISCE
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In economia aziendale, la vita utile può essere definita come il periodo di tempo in cui un bene durevole (immobilizzazione) può essere utilizzato dall’impresa.
Si basa sulla previsione che l’utilità o la durata del bene si riduca progressivamente, nel corso del tempo. Per tale ragione, il suo costo di acquisto viene ripartito tra più esercizi, in base alla stima degli anni di vita utile.
Indice dei contenuti:
Codice civile e principi contabili
Il codice civile introduce il concetto di vita utile con l’articolo 2426, che tratta i criteri di valutazione delle immobilizzazioni.
L’Organismo italiano di contabilità ha approfondito il l’argomento all’interno del principio contabile 16, dandone la seguente definizione.
La vita utile è il periodo di tempo durante il quale la società prevede di utilizzare l’immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso il numero complessivo di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima di poter ottenere tramite l’uso dell’immobilizzazione.
Il principio contabile Internazionale IAS 16 contiene alcuni passaggi che definiscono il concetto in questo modo: la vita utile di un bene dipende da:
- impiego previsto da parte dell’impresa;
- deterioramento fisico;
- obsolescenza tecnica;
- restrizioni o vincoli legali (es. scadenza di affitti connessi).
Deve essere determinata secondo l’esperienza maturata con beni simili. Essa è diversa dalla vita economica, che non rappresenta una valutazione dell’impresa, bensì dell’insieme degli operatori o del mercato.
Deve essere periodicamente rivista e in caso di difformità notevoli rispetto alle stime precedenti, le quote di ammortamento dell’esercizio corrente e dei successivi devono essere modificate (es. a causa di incrementi e migliorie dei beni o modifiche ai programmi aziendali di manutenzioni e riparazioni).
Ammortamento e vita utile
La definizione di ammortamento è collegata al concetto di vita utile: l’ammortamento è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendente dai risultati conseguiti nell’esercizio.
In altre parole, dato che l’immobilizzazione è un bene durevole, il suo costo d’acquisto viene ripartito su più esercizi economici. La ripartizione avviene attraverso l’ammortamento, che suddivide il costo in quote. Il numero degli esercizi (anni) in cui tali quote sono iscritte a bilancio come costo corrisponde alla vita utile del bene.
La vita utile e i relativi coefficienti di ammortamento dei vari beni, in particolare le immobilizzazioni materiali, sono previsti delle tabelle pubblicate con il DM del 31 dicembre 1988.
Vita utile dell’avviamento
Secondo l’articolo 2426 del codice civile: l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.
In tal senso, il principio contabile 24 dedicato alle immobilizzazioni immateriali ha chiarito quanto contenuto nel precedente articolo, sostenendo che:
- la vita utile dell’avviamento viene stimata in sede di rilevazione iniziale e non può essere più modificata;
- la sua stima riguarda il periodo entro il quale è probabile che si manifestino benefici economici ad esso connessi, in tre modi:
- periodo necessario a generare profitti legati all’operazione straordinaria;
- periodo necessario a recuperare l’investimento effettuato;
- media ponderata delle vite utili delle attività acquisite durante l’aggregazione aziendale;
- se la stima è superiore ai 10 anni, è necessario certificare fatti oggettivi a suo supporto. In ogni caso la vita utile dell’avviamento non può superare i 20 anni;
- se non si riesce a stimare la vita utile dell’avviamento o essa non è attendibile, l’ammortamento non deve superare i 10 anni.
Vita utile dei marchi
I marchi sono immobilizzazioni immateriali, previste nell’attivo di stato patrimoniale alla voce B.I 4).
Secondo l’OIC 16, per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l’allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni.
In altre parole, dato che il periodo di ammortamento dei marchi non ha un limite temporale reale, la sua vita coincide con:
- i limiti previsti eventualmente da un contratto di acquisto o stipula;
- i limiti legali, non superiori ai 20 anni.
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Giuseppe Brusadelli
Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in controllo di gestione.