CONFERIMENTO D’AZIENDA: ASPETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI
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Autore: Gabriele Gerzeli Magni
Il conferimento d’azienda è un’operazione che presenta le seguenti caratteristiche: la società conferente trasferisce un complesso organico di beni (l’intera azienda oppure un singolo ramo aziendale) dotato di autonoma capacità di reddito, attuale o potenziale, alla società conferitaria già esistente o di nuova costituzione.
Si tratta di un’operazione straordinaria di gestione non connessa al normale e ordinario svolgimento dell’attività dell’impresa; quindi, si può presentare in particolari momenti della vita della stessa impresa.
Indice dei contenuti:
Profili generali
Tipologia e caratteristiche generali
Il corrispettivo è rappresentato da azioni o quote emesse direttamente ai soci della società conferente.
Quindi, in sostanza, il complesso aziendale che viene conferito viene sostituito da una partecipazione e i rapporti tra le parti continueranno in capo alla società (a differenza di quanto accade nella cessione d’azienda).
Di contropartita, per la conferitaria, il complesso aziendale trasferito rappresenta l’incremento di patrimonio apportato (aumento di capitale).
Il conferimento d’azienda può quindi svilupparsi in due distinte versioni:
- totale: oggetto dell’operazione straordinaria è l’azienda nel suo complesso. In questo caso la conferente assume la caratteristica di holding pura;
- parziale: se sono esercitate più attività (la conferente proseguirà l’esercizio dei restanti rami) l’oggetto dell’operazione straordinaria è un singolo ramo d’azienda. In questo caso la conferente assume la caratteristica di holding mista.
Motivazioni
Il conferimento d’azienda può essere realizzato sia nell’ambito dello stesso gruppo societario, sia tramite il coinvolgimento di soggetti terzi esterni e indipendenti al gruppo, e comporterà una variazione dimensionale dell’azienda:
- la società conferente trasferisce il suo patrimonio (o un ramo d’azienda) ad un altro soggetto riducendo in tal modo le proprie dimensioni operative;
- la società conferitaria vede incrementare le proprie dimensioni per effetto dell’apporto dell’azienda o del ramo d’azienda.
In base a questi fattori le motivazioni possono mutare. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
- ristrutturazione e riorganizzazione societaria: mutare la struttura organizzativa di una società può avere diverse giustificazioni;
- trasferire rami strategici che necessitano di focalizzazione, oppure, al contrario, espellere rami ritenuti non più essenziali;
- separare le attività a contenuto produttivo, tecnologico o commerciale tramite più rami;
- responsabilizzare maggiormente alcune attività più focalizzate (settorialmente parlando);
- creare un gruppo nella quale le singole conferitarie rappresentano le varie strutture divisionali;
- ripartire il rischio patrimoniale;
- risoluzioni di crisi aziendali: in caso di difficoltà, trasferire un’azienda o un ramo d’azienda in capo alla conferitaria potrebbe favorire una migliore amministrazione e una migliore capacità gestionale o finanziaria;
- ristrutturazione finanziaria: attraverso il conferimento è possibile incrementare la capacità di credito complessiva del gruppo, e di conseguenza incrementare il capitale di rischio di provenienza esterna riducendo il rischio sopportato dal gruppo;
- creazione di joint venture: il conferimento d’azienda è uno strumento molto utile per creare una collaborazione tra due o più imprese con il fine di realizzare un obiettivo comune con le risorse che la joint venture ha a disposizione;
- gestione del passaggio generazionale: nelle aziende a conduzione familiare il conferimento d’azienda è uno strumento molto utile per creare una holding divisa in realtà produttive differenti. In seguito, affidare ciascuna realtà produttiva ad un familiare, dove ognuno ha la responsabilità sulla gestione del ramo affidato.
Inoltre, è giusto ricordare che il conferimento d’azienda può essere utilizzato anche per finalità meno lecite, come ad esempio:
- rafforzare la posizione del socio di maggioranza: l’incremento di capitale deliberato dalla conferitaria prevede l’esclusione del diritto di opzione per i vecchi azionisti. Quindi tramite questa operazione il socio di maggioranza potrebbe rafforzare la propria posizione rispetto ai soci di minoranza;
- ridurre la garanzia patrimoniale dei creditori: il conferimento potrebbe essere volto a sottrarre parte del patrimonio al rischio di impresa e a ridurre di conseguenza la garanzia verso i creditori;
- effettuare una rivalutazione fittizia: l’operazione potrebbe anche essere utilizzata con lo scopo di far emergere maggiori valori dei beni della conferente rispetto ai dati di bilancio, ottenendo così una rivalutazione.
Confronto con le altre operazioni straordinarie
Aspetti civilistici
Oggetto del conferimento d’azienda
Secondo quanto stabilito dal codice civile (art. 2555 c.c.) l’oggetto del conferimento è l’azienda o il ramo d’azienda, ovvero: “Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Da qui possono scaturire alcune riflessioni fondamentali:
- non costituisce conferimento d’azienda il trasferimento di singoli beni non in grado di svolgere un’attività economica organizzata, ovvero dotati di autonoma capacità di reddito;
- il mancato conferimento di singoli beni non necessariamente comporta il venir meno dell’azienda: occorre infatti verificare che detti beni non siano essenziali e non ne compromettano l’unitarietà e la funzionalità;
- nell’ambito dell’attività d’impresa possono co-esistere più rami d’azienda, i quali possono essere oggetto di conferimento, purché essi siano costituiti da un complesso di beni organizzato dotato di autonoma capacità di reddito;
- l’azienda o ramo conferito non deve necessariamente essere caratterizzata da condizioni attuali di redditività, ma deve (almeno) essere potenzialmente idonea a produrre reddito;
- l’azienda o ramo può essere conferito anche se non (ancora) funzionante, purché sia presente l’insieme coordinato di beni volto allo svolgimento di un’attività economica.
Aspetti procedurali
Il conferimento d’azienda assume efficacia in seguito all’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese, ma in caso di aumento di capitale l’efficacia può essere posticipata dalle parti.
Il processo di conferimento si articola nelle seguenti fasi:
- fase 1 – fase negoziale: le parti definiscono i termini dell’operazione, tra cui l’individuazione della quota di partecipazione da assegnare alla conferente, i diritti e gli obblighi reciproci e la predisposizione dei contenuti degli atti societari;
- fase 2 – deliberazione: al fine della messa in opera dell’operazione, l’organo amministrativo della società conferente (in caso di società di capitali) oppure i soci (in caso di altre forme giuridiche), dovranno assumere una delibera;
- fase 3 – nomina esperto: nel caso in cui si renda necessaria la predisposizione di una perizia di stima (2440 c.c.), l’organo amministrativo dovrà delegare il proprio legale rappresentante o un amministratore per presentare l’istanza di nomina dell’esperto da parte del tribunale;
- fase 3 – perizia di stima: l’esperto nominato dal tribunale procederà alla redazione della perizia e alla consegna della medesima alla società conferente in quanto, come previsto dall’articolo 2343 c.c.: “Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel circondario in cui ha sede della società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti.”
Nella valutazione il perito dovrà stimare il valore del patrimonio dell’azienda o del ramo conferito e la perizia di stima dovrà contenere alcuni elementi essenziali, tra cui:
- individuazione del soggetto conferente;
- quadro di insieme della situazione produttiva e organizzativa del conferente;
- analisi sull’attendibilità delle scritture contabili del conferente;
- indicazione dei criteri di valutazione adottati;
- descrizione dei beni oggetto di perizia e attestazione del loro valore;
- indicazione della data di riferimento delle valutazioni.
Tra la data di riferimento della perizia e la data effettiva dell’operazione di conferimento potrebbero intervenire alcune variazioni qualitative e quantitative.
In questo caso gli amministratori della società conferente dovranno aggiornare la perizia di stima per quantificare correttamente il valore apportato adottando i medesimi criteri di valutazione.
In materia di responsabilità del perito, l’art. 2343 c.c. prevede che: “Risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi secondo le responsabilità di tipo penale, civile e disciplinare stabiliti dal codice di procedura penale e civile.”
A questo punto, se la società è neocostituita:
- fase 4 – perfezionamento: il conferimento si perfeziona con la stipula dell’atto costitutivo della conferitaria a cui deve essere allegata la perizia giurata di stima;
- fase 5 – controllo: gli amministratori procedono ad effettuare il controllo in merito all’effettività dei valori assunti del patrimonio netto e della relazione di stima entro 180 giorni successivi al conferimento.
Viceversa, se la società è già esistente:
- fase 4 – consegna della perizia: la relazione deve essere comunicata al collegio sindacale oppure al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- fase 5 – controllo: a questo punto il collegio sindacale entro 15 giorni deve esprimere il proprio parere sulla congruità.
Infine, l’art. 2343 c.c. prevede una procedura alternativa, in quanto disciplina che: “Non è richiesta la relazione di stima qualora il valore attribuito ai beni in natura e crediti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo sia pari o inferiore al: fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, oppure al valore risultante da una valutazione riferita a una data precedente di non oltre sei mesi.”
Successione dei contratti, crediti e debiti
L’art. 2558 c.c. disciplina la successione nei contratti stabilendo che: “Se non è pattuito diversamente, la conferitaria subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda (ramo) che non abbiano carattere personale”.
Sono contemplate tre eccezioni che possono evitare la prosecuzione del contratto:
- il patto contrario tra conferente e conferitaria: le parti possono stabilire che un determinato contratto non prosegua in capo alla conferitaria a patto che non sia essenziale per lo svolgimento dell’attività;
- la natura personale del contratto, ovvero i cosiddetti contratti personalissimi;
- il recesso del terzo contraente per giusta causa (2558 c.c.): il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del conferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso le responsabilità della conferente.
L’art. 2559 c.c. regolamenta la disciplina dei crediti sorti anteriormente al conferimento stabilendo che: “Il trasferimento dei crediti relativi all’azienda o ramo conferito, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del conferimento nel registro delle imprese”.
Gli unici crediti che fanno eccezione alla norma sono i crediti verso l’erario, che per essere trasmessi devono essere sottoposti ad una specifica procedura (art. 43 bis DPR n. 602/1973).
L’art. 2560 c.c. regolamenta per contro la disciplina dei debiti sorti anteriormente al conferimento stabilendo che: “La conferitaria non è liberata dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda o del ramo, anteriori al conferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”.
In sintesi, occorre quindi ai fini della responsabilità della conferitaria, che ricorrano i tre requisiti:
- requisito oggettivo: i debiti devono riguardare l’azienda oggetto di cessione;
- requisito temporale: i debiti devono essere sorti antecedentemente alla cessione dell’azienda;
- requisito formale: i debiti devono risultare dalle scritture contabili obbligatorie.
Con riferimento ai debiti tributari, l’articolo 2560 c.c., che prevede la totale inclusione dei debiti, viene derogato dall’ art. 14 del D.lgs. n. 472 del 1997, che stabilisce: “La conferitaria è responsabile in solido con la conferente per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti”.
Quindi:
- risponde solo entro i limiti del valore che è stato accertato dall’agenzia delle entrate;
- gode del beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del conferente è ricondotta al debito determinato alla data del trasferimento.
A tal fine, la conferitaria può ottenere un certificato da cui risulti l’esistenza o meno di contestazioni in corso e di quelle già definite recanti debiti tributari; se tale certificato risulta negativo la conferitaria non risponde di nulla.
Aspetti contabili e fiscali
A differenza delle altre operazioni straordinarie, il conferimento d’azienda non è espressamente disciplinato nel suo trattamento contabile, né dal codice civile, né tantomeno dai principi contabili.
Sulla base di tali considerazioni, per poter correttamente definire il trattamento contabile e fiscale, è necessario considerare i diversi modelli previsti per eseguire il conferimento d’azienda:
Modello realizzativo o cessione
In questo modello (art. 9 T.U.I.R. DPR 917/1986) si determina un vero e proprio scambio tra il bene conferito e la partecipazione a saldi chiusi in discontinuità di valori contabili.
In questo caso emerge in modo molto evidente la natura realizzativa dell’operazione nel quale solitamente partecipano soggetti terzi indipendenti nelle vesti di società conferitaria già esistente.
Il conferente ha interesse a ottenere la massima valorizzazione del complesso aziendale e la minima valorizzazione del complesso già posseduto dalla conferitaria per ottenere un peso partecipativo maggiore. Al contrario la conferitaria avrà l’interesse opposto.
In sostanza la conferente trasferisce il complesso aziendale o ramo d’azienda alla conferitaria realizzando una plusvalenza oppure una minusvalenza ricevendo in cambio una partecipazione.
Gli aspetti contabili e fiscali relativi a questo tipo di modello coincidono con l’operazione di cessione d’azienda e quindi si procede esattamente nello stesso modo, ma in aggiunta:
- la conferente rileva l’ottenimento della partecipazione;
- la conferitaria rileva l’incremento di capitale sociale.
Modello trasformazione o successione
Questo modello si presta molto bene per effettuare riorganizzazioni societarie interne nelle quali, sostanzialmente, il soggetto economico non muta.
Inoltre, si ha la possibilità non solo di trasferire il complesso di beni a valori contabili, ma è anche possibile far emergere in capo alla conferitaria maggiori valori in sospensione d’imposta oppure assoggettati ad un’imposta sostitutiva.
Di conseguenza, in base al modello utilizzato le dinamiche contabili e fiscali saranno differenti. La scelta del modello deve essere evidenziata dalle parti nell’atto di conferimento e comunicata al perito designato per la relazione di stima.
A) Modello a valori contabili
Nella pratica questo modello viene realizzato tramite una successione dei valori contabili tra la conferente e la conferitaria.
La perizia di stima (art. 2343) dovrà semplicemente contenere l’attestazione che il valore del complesso conferito sia almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale.
Non dovrà quindi fare emergere il valore effettivo di quanto conferito dato che lo scopo dell’operazione non è quello di fare emergere maggiori valori.
Contabilmente la conferente dovrà:
- individuare tutti gli elementi contabili che verranno trasferiti alla conferitaria: si elencano le attività e passività che non sono oggetto di conferimento e quelle che invece sono trasferite;
- determinare il valore contabile degli elementi patrimoniali. Occorre pertanto procedere alle rettifiche di competenza economica del periodo interessato.
Il conferimento, infatti, potrebbe essere effettuato:
- alla fine dell’esercizio, si procede alle scritture di rettifica e assestamento riferite a tutta l’impresa;
- durante l’esercizio, si procederà a effettuare le scritture di rettifica e assestamento di periodo con riferimento ai soli elementi che sono oggetto di trasferimento.
Occorrerà pertanto rilevare, ad esempio, ratei e risconti attivi e passivi, accantonamenti a TFR, partite da liquidare, rimanenze di magazzino e ammortamenti:
- confrontare i valori contabili con i valori di perizia: i valori contabili così individuati dovranno essere confermati dalla perizia redatta dall’esperto nominato affinché i due patrimoni netti coincidano senza fare emergere maggiori valori rispetto a quelli contabili;
- chiudere i valori contabili degli elementi patrimoniali conferiti;
- rilevare la partecipazione.
Contabilmente la conferitaria dovrà:
- iscrivere in contabilità i valori contabili delle attività e passività, i quali sono confermati dalla perizia e vengono recepiti a saldi aperti e in continuità;
- rilevare l’aumento di capitale sociale.
Fiscalmente l’operazione è neutra, non genera differenze tassabili né in capo alla conferente, né alla conferitaria.
B) Modello a valori rivalutati in sospensione d’imposta
Questo modello fa emergere in capo alla conferitaria un patrimonio netto conferito a valori contabili maggiori rispetto a quelli che erano iscritti nella conferente, i quali rimangono in sospensione d’imposta, ovvero non assumono rilevanza fiscale.
Detti maggiori valori devono essere attestati con apposito prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi.
Di contropartita, la conferente trasforma i beni conferiti in partecipazione, la quale viene iscritta a un valore maggiore rispetto a quello fiscalmente riconosciuto dei beni che sostituisce.
Anche la partecipazione viene mantenuta in sospensione di imposta da attestare con apposito prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi.
Nella pratica quindi si verifica una “rivalutazione indiretta” del complesso aziendale attraverso l’iscrizione di questi maggiori valori e la sostituzione dei medesimi con una partecipazione.
Secondo quanto stabilito dai principi contabili, detta differenza (rivalutazione) dovrà confluire:
- per la conferente nella voce di patrimonio netto “riserva da conferimento” nel passivo del bilancio;
- per la conferitaria in un fondo imposte differite nel passivo del bilancio.
Inoltre, la perizia di stima dovrà esporre i valori rivalutati dei beni avendo come limite il loro valore normale.
Contabilmente la conferente dovrà:
- individuare tutti gli elementi contabili che verranno trasferiti alla conferitaria (come modello A);
- determinare il valore contabile degli elementi patrimoniali (come modello A);
- confrontare i valori contabili con i valori di perizia tale differenza farà emergere: riserva da conferimento = PN a valori contabili – PN di perizia;
- chiudere i valori contabili degli elementi patrimoniali conferiti (come modello A);
- rilevare la partecipazione ricevuta (come modello A).
Secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale, dato che il valore di iscrizione della partecipazione dalla conferente è diverso rispetto al valore fiscalmente riconosciuto, bisognerà riconciliare tale disallineamento tramite una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi nel caso in cui detta partecipazione venga ceduta (realizzo).
Contabilmente la conferitaria dovrà:
- iscrivere in contabilità i valori rivalutati delle attività e passività, i quali sono esposti dalla perizia e vengono recepiti a saldi aperti e in continuità;
- stanziare il Fondo imposte differite, calcolato come (Tot. Attività cont. – Tot. Attività perizia) * Aliquota fiscale vigente, ad esempio, del 27.5%;
- rilevare l’aumento di capitale sociale.
Secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale, dato che il valore dei beni dell’attivo iscritti dalla conferitaria è diverso rispetto al valore fiscalmente riconosciuto, bisognerà riconciliare tale disallineamento tramite una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi pari alla differenza tra ammortamento civilistico e ammortamento fiscale, in quanto tali maggiori ammortamenti non sono fiscalmente riconosciuti.
C) Modello a valori rivalutati: imposta sostitutiva
Come stabilito all’art. 176 T.U.I.R. sono oggetto di opzione tutti i maggiori valori (ovvero anche solo una parte) di immobilizzazioni materiali e immateriali: “In caso di emersione in capo alla conferitaria di un patrimonio netto espresso a valori contabili maggiori rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti che risultavano iscritti nella conferente, a seguito di opzione, possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva”
Anche in questo caso la perizia dovrà esporre i valori lordi rivalutati con i relativi fondi rettificativi, avendo quale limite massimo il valore normale dei beni.
La conferitaria iscriverà nelle proprie scritture contabili i maggiori valori risultanti dalla perizia a saldi aperti in continuità di valori contabili. Inoltre, in seguito all’applicazione dell’imposta sostitutiva, iscriverà il debito nei confronti dell’erario.
Dato che gli effetti dell’imposta sostitutiva si verificano nell’esercizio dell’opzione (successivo al conferimento) si determinerà comunque un disallineamento di uno o due esercizi tra i valori scritti nella conferitaria e i valori fiscalmente riconosciuti.
Sarà quindi necessario considerare la relativa fiscalità differita con l’iscrizione di un “fondo imposte differite”.
Con riferimento alla conferente non viene prodotto alcun effetto in base alla scelta di applicare l’imposta sostitutiva, in quanto dovrà rilevare la partecipazione ricevuta in cambio e riconciliare l’eventuale disallineamento in caso di realizzo (come modello B).
Infine, l’art. 176 T.U.I.R. stabilisce che l’imposta sostitutiva applicata alla conferitaria sui maggiori valori è determinata secondo i seguenti scaglioni:
- 12%: da 0 a 5 milioni;
- 14%: da 5 milioni a 10 milioni;
- 16%: oltre 10 milioni.
Inoltre, stabilisce che, a differenza del modello in sospensione d’imposta: “I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale esercitata l’opzione”.
Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta sostitutiva, deve avvenire in tre rate distinte:
- prima rata: pari al 30%;
- seconda rata: pari al 40% + quota interessi;
- terza rata: pari al 30% + quota interessi.
Contabilmente la conferente dovrà:
- individuare tutti gli elementi contabili che verranno trasferiti alla conferitaria (come modello A);
- determinare il valore contabile degli elementi patrimoniali (come modello A);
- confrontare i valori contabili con i valori di perizia: tale differenza fa emergere: riserva da conferimento = PN a valori cont. – PN di perizia;
- chiudere i valori contabili degli elementi patrimoniali conferiti (come modello A);
- rilevare la partecipazione ricevuta (come modello A).
Secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale, dato che il valore di iscrizione della partecipazione dalla conferente è diverso rispetto al valore fiscalmente riconosciuto, bisognerà riconciliare tale disallineamento tramite una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi nel caso in cui detta partecipazione venga ceduta (realizzo).
Contabilmente la conferitaria dovrà:
- iscrivere in contabilità i valori rivalutati delle attività e passività, i quali sono esposti dalla perizia e vengono recepiti a saldi aperti e in continuità;
- rilevare l’aumento di capitale sociale;
- rilevare il debito per imposta sostitutiva;
- stanziare il fondo imposte differite;
- effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva.
IRAP
Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 446/1997: “Le plusvalenze o minusvalenze (modello realizzativo), così come i maggiori valori emergenti in capo alla conferitaria (modello trasformazione), realizzate mediante atti di conferimento non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRAP.”
IVA
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 633/1972: “Le operazioni di conferimento aventi per oggetto aziende o rami d’azienda costituiscono operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.”
Imposta di registro
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 131/1986: “L’atto di conferimento d’azienda è soggetto a imposta di registro in misura fissa per euro 200.”
Imposte ipotecarie e catastali
Qualora nel complesso aziendale risultino compresi uno o più beni immobili, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 347/1990: “L’atto di conferimento è soggetto anche alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 200 ciascuna per ogni bene compreso nell’azienda conferita”.
Alcune domande sul conferimento d’azienda
Che cos’è il conferimento?
Il conferimento è un’operazione per cui un’azienda oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono conferiti (trasferiti, apportati) a un ente giuridicamente diverso dall’impresa conferente, in cambio di azioni o quote della società.
A cosa serve il conferimento?
L’operazione soddisfa esigenze di ridimensionamento aziendale (incrementare oppure diminuire) all’interno dello stesso gruppo aziendale o in aziende esterne per motivazioni organizzative, amministrative oppure strategiche.
Chi sono i soggetti conferenti?
Conferente: chi apporta l’azienda o il ramo ricevendone in cambio partecipazioni. Il conferente può assumere la figura di persona fisica imprenditore, società di persone o di capitali, ente commerciale e non commerciale.
Conferitaria: conferitario ossia chi riceve l’azienda, aumentando, di conseguenza, il proprio patrimonio.
Che cosa si può conferire?
Possono essere oggetto di conferimento: denaro, beni in natura (mobili e immobili, materiali o immateriali) anche concessi in semplice godimento, prestazioni di attività lavorativa sia manuale che intellettuale, crediti, altre aziende.
Chi valuta i conferimenti?
Il perito nominato dal Tribunale svolge un ruolo di garanzia in quanto dovrà attestare la congruità del valore attribuito ai beni o complesso di beni conferiti.
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Gabriele Gerzeli Magni
Laureato in economia aziendale e studente magistrale in amministrazione, controllo e professione. Tramite articoli di valore guido le persone verso una migliore comprensione delle sfide e delle opportunità nel mondo economico-aziendalistico aiutandole a prendere decisioni informate.