RIMANENZE DI MAGAZZINO: QUALI SONO E COME SI VALUTANO

Tempo di lettura: 8 minuti

Le rimanenze di magazzino sono beni destinati alla vendita, o utilizzati per creare i prodotti da rivendere, che rimangono in giacenza alla chiusura dell’esercizio.

Le rimanenze sono classificabili in:

  • materie prime e semilavorati;
  • materie sussidiarie e di consumo;
  • prodotti in corso di lavorazione;
  • merci destinate alla rivendita;
  • prodotti finiti.
Come tenere sotto controllo le rimanenze di magazzino
OIC: organismo italiano di contabilità

Le rimanenze di magazzino sono definite nella pubblicazione OIC 13, al cui interno si trovano indicazioni relative alle specifiche situazioni. I corsivi presenti in questo articolo sono citazioni estratte da tale pubblicazione.

Le rimanenze nel bilancio d’esercizio

L’articolo 2424 del codice civile prevede che le rimanenze di magazzino siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI con la seguente classificazione:

C) Attivo circolante

I – Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti

[…]

Valutare le rimanenza all'interno del bilancio

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Le materie prime sono elementi tangibili che sono alla base del processo produttivo di trasformazione, ecco di seguito alcuni esempi:

  • il legno è la materia prima per un’impresa che produce serramenti o mobili;
  • farina e uova sono materie prime per i pastifici;
  • i tessuti e le imbottiture sono materie prime per l’impresa che produce poltrone.

Le materie sussidiarie e di consumo sono quei prodotti che entrano nel processo produttivo ma in misura marginale rispetto alle materie prime, ad esempio:

  • le vernici e la carta abrasiva per le imprese che producono serramenti o mobili;
  • gli utensili da taglio e gli indumenti monouso per i pastifici;
  • viti, ferramenta e utensili vari da lavoro per l’impresa che produce poltrone.

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

Sono quei prodotti che rappresentano un livello intermedio tra la materia prima e il prodotto finito. Hanno subito una o più fasi di lavorazione ma non sono ancora pronti per la vendita, come ad esempio:

  • una persiana tagliata e assemblata in attesa di essere verniciata e rifinita;
  • prodotti in attesa di lievitazione per i pastifici;
  • cuscini e strutture in legno in attesa di essere rivestite per l’impresa che produce poltrone.

Lavori in corso su ordinazione

Un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce a un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste.

La valutazione dei lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione sono normalmente affidati con contratti di appalto o altri atti aventi contenuti economici simili (ad esempio, la vendita di cosa futura, alcuni tipi di concessioni amministrative) concernenti la realizzazione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, la fornitura di servizi.

Prodotti finiti e merci

Sono i prodotti pronti per la vendita. Si intendono prodotti finiti quelli che hanno subito un processo di trasformazione all’interno dell’impresa. Sono considerate merci quegli articoli acquistati da grossisti o altri rivenditori che non hanno subito trasformazioni.

Acconti

La voce “acconti” comprende gli acconti corrisposti ai fornitori per l’acquisizione di beni rientranti nelle rimanenze di magazzino. Gli acconti versati ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui è versato.

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Rilevazione iniziale

I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.

Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.

Le rimanenze di magazzino possono includere a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito;
  • le giacenze di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova;
  • materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell’acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (ad esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).

Valutazione delle rimanenze

In base a quando definito dall’articolo 2426 del codice civile, le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

Dalla natura delle rimanenze di magazzino e del tipo di attività dipende l’adozione del metodo di valutazione per diversi elementi che compongono le rimanenze di magazzino.

La valutazione delle rimanenze di magazzino

Una volta stabilito, il criterio di valutazione deve essere indicato nella nota integrativa e mantenuto nel tempo, fatte salve alcune eccezioni. Alcune disposizioni relative alle valutazioni delle rimanenze sono contenute nell’art.92 bis del TUIR.

Metodi di valutazione

Le rimanenze possono essere valorizzate adottando uno dei seguenti metodi indicati dall’OIC 13 pubblicato a dicembre 2016 allo scopo di adattare la normativa agli standard internazionali definiti dallo IASB:

Se vuoi approfondire l’argomento in generale, ti invito a leggere l’articolo dedicato alla valutazione delle rimanenze.

Variazioni delle rimanenze

L’art. 2425 c.c. prevede che:

  • le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti siano comprese nel valore della produzione, nella voce A2;
  • le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci siano comprese nei costi della produzione, nella voce B11.

[…]

La variazione delle rimanenze del conto economico

La variazione delle rimanenze è iscritta nel conto economico e dunque è una delle componenti del reddito di impresa. La formula di calcolo è:

La formula per il calcolo delle variazioni delle rimananze

Può essere di segno positivo o negativo, e in qualsiasi caso ha un impatto diretto sul valore della produzione e perciò anche il risultato di esercizio. 

Le rimanenze nel bilancio abbreviato

Ai sensi dell’articolo 2435-bis, del codice civile nel bilancio in forma abbreviata “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani”. Perciò, nel bilancio abbreviato, le rimanenze sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso sotto la voce C).I. Rimanenze.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le voci A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” e A3 “variazioni dei lavori in corso su ordinazione” possono essere tra loro raggruppate in un’unica voce denominata A2-3 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” e dei lavori in corso su ordinazione”.

Le rimanenze nel bilancio delle micro-imprese

Le stesse semplificazioni valide per i bilanci abbreviati si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile.

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Informazioni nella nota integrativa

Con riferimento alle rimanenze, l’articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

  • “1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”;
  • “4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo …”;
  • “8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce”;
  • “9) L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”.
A cosa serve la nota integrativa?

L’articolo 2426, numero 10, codice civile prevede che: “il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa”.

Vale la pena menzionare anche l’articolo 2423, co. 4: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione” (art. 2423, co. 4).

Bilancio abbreviato: con riferimento alle rimanenze di magazzino, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata (art.2435)  è necessario indicare le medesime informazioni richieste per il bilancio ordinario (elencate nel precedente paragrafo) ad eccezione del n.4.  

Bilancio micro-imprese: nel bilancio delle micro-imprese non è prevista la redazione della nota integrativa.

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Giuseppe Brusadelli

Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in controllo di gestione.

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