FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: QUANDO E COME SI REGISTRA

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Il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto è la voce contabile che identifica il debito che l’impresa ha accumulato verso i dipendenti in relazione alle quote di Tfr maturate di anno in anno.

Nel bilancio civilistico (art. 2424 c.c.) è collocato alla lettera C) del passivo di stato patrimoniale.

Il fondo di trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto nello stato patrimoniale

Differenza tra accantonamento e fondo Tfr

Il trattamento di fine rapporto è la prestazione a cui ha diritto il lavoratore in caso di cessazione del rapporto secondo quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile.

Per l’impresa si tratta di un costo di competenza dell’esercizio in cui il lavoratore ha lavorato, anche se l’importo non viene liquidato. In ragione di ciò sorge un debito nei confronti del lavoratore. In bilancio si avrà evidenza del trattamento di fine rapporto in entrambi i prospetti:

  • conto economico: accantonamento Tfr, tra i costi del personale;
  • stato patrimoniale: fondo accantonamento Tfr nelle passività.
La voce trattamento di fine rapporto nel conto economico civilistico

Per qualche strano motivo, nel bilancio civilistico le due differenti voci assumono la medesima denominazione di “trattamento di fine rapporto”. In realtà però, hanno caratteristiche differenti: la prima indica il costo annuo, la seconda invece, si riferisce al debito (verso i lavoratori) che si accumula anno dopo anno.

Imprese sopra i 50 dipendenti

A partire dal 1° gennaio 2001 le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 50 dipendenti non effettuano più accantonamenti al fondo di trattamento di fine rapporto.

Per le aziende che hanno superato questa soglia dimensionale, l’erogazione di questa parte di retribuzione può avvenire con due modalità:

  1. versamento in un fondo di previdenza complementare indicato dal dipendente;
  2. versamento nel fondo di tesoreria presso l’Inps.

In pratica, il fondo di accantonamento non esiste più: effettuando il versamento a uno dei due fondi sopra citati, l’impresa esaurisce i suoi obblighi, trasferendo all’esterno del suo perimetro la gestione del trattamento di fine rapporto. Nel conto economico si avrà il costo, ma nello stato patrimoniale non si accumula il debito.

Rivalutazione del Tfr: come si calcola

In base a quanto stabilito dall’art.2120 del c.c. l’importo del Tfr che spetta al dipendente è composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l’ammontare delle retribuzioni annue per 13,5) e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31/12 dell’anno precedente.

Il coefficiente di rivalutazione si ottiene sommando:

  • una quota fissa dell’1,50%;
  • il 75% dell’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Come base di calcolo per la rivalutazione si considera sempre il valore accantonato fino all’anno precedente, per cui al Tfr maturato nell’ultimo anno non va applicata alcuna rivalutazione. Per il calcolo del coefficiente di rivalutazione si utilizza la seguente formula:

Formula per il calcolo del coefficienti di rivalutazione per il fondo tfr

Esempio di calcolo:

  • indice ISTAT al 31/12/2018= 102,1;
  • indice ISTAT al 31/12/2019= 102,5.

Quindi avremo:

  • 102,5 / 102,1 x 100 – 100 = 0,391773;
  • moltiplicando per il 75% il valore ottenuto si avrà: 0,391773 x 75% = 0,29382975;
  • per ottenere il coefficiente devo sommare il valore fisso di 1,5: 0,29382975 + 1,5 = 1,79382975.

Negli ultimi anni l’indice Istat ha avuto una variazione negativa, in questi casi il fattore si considera pari a zero e dunque la rivalutazione del Tfr è pari alla quota fissa dell’1,5%.

Registrazione in partita doppia del fondo di trattamento di fine rapporto

Le registrazioni relative al fondo di trattamento di fine rapporto fanno parte delle scritture di assestamento che si effettuano al termine dell’esercizio.

Scritture di assestamento per il trattamento di fine rapporto

Rilevazione del costo

L’accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto è una quota della retribuzione che viene corrisposta al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel rispetto del principio di competenza tale quota va registrata come costo anche se l’effettiva erogazione di denaro avverrà in un esercizio futuro.

Può essere considerata una “retribuzione differita” dal lato del lavoratore, invece dal lato dell’impresa rappresenta un debito nei confronti di quest’ultimo. La registrazione relativa al Tfr che l’impresa dovrà fare il 31/12/xx di ogni anno sarà:

La rilevazione del costo del trattamento di fine rapporto

Liquidazione del fondo trattamento di fine rapporto

Il conto “Fondo Tfr” rappresenta, nello stato patrimoniale, il Tfr complessivo maturato di esercizio in esercizio e l’erogazione avviene al momento della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che siano conosciuti tutti i dati necessari per il calcolo.

Supponendo che il rapporto di lavoro termini dopo 5 anni, ed i debiti (cumulati) siano pari a 6.000 €, l’impresa dovrà registrare la liquidazione del fondo con la seguente scrittura:

La liquidazione del trattamento di fine rapporto

Anticipazione del Tfr

La normativa sul Tfr prevede la possibilità di richiedere un’anticipazione degli importi accantonati. L’anticipazione sul Tfr può essere richiesta in caso di:

  • spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120, co. 8, lett. a);
  • acquisto della casa di abitazione per sé o per i figli (art. 2120, co. 8, lett. b);
  • spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (art. 7, co. 1, n. 53/2000);
  • spese durante i congedi parentali.

Per approfondire l’argomento ti consiglio di leggere questo articolo dedicato proprio alle anticipazioni del Tfr.

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Giuseppe Brusadelli

Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in controllo di gestione.

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