CESSIONE D’AZIENDA: ASPETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI

Tempo di lettura: 9 minuti

 Autore: Gabriele Gerzeli Magni

Le operazioni straordinarie di gestione (cessione d’azienda, conferimento d’azienda, fusione, scissione, liquidazione) sono operazioni non connesse al normale e ordinario svolgimento dell’attività dell’impresa e, quindi, si presentano in particolari momenti della vita della stessa impresa.

Anteprima dell'articolo sulla cessione d'azienda

Profili generali

Tipologia e caratteristiche generali

“La cessione d’azienda comporta il trasferimento di un complesso organico di beni, dotato di autonoma e capacità di reddito, attuale o potenziale, dal cedente (vecchio proprietario) al cessionario (nuovo proprietario).”

Può essere eseguita in due versioni distinte:

  • totale, quando viene ceduta l’unitaria azienda, con l’intero patrimonio;
  • parziale (cessione di “ramo d’azienda”) se viene ceduta l’azienda, ma non l’intero patrimonio. In questo caso l’impresa esercitava più attività oppure il cedente trattiene determinati componenti patrimoniali.

Il corrispettivo pagato per acquistare il complesso aziendale può essere rappresentato da:

  • denaro;
  • altri beni” quali ad esempio immobili, partecipazioni, titoli, altri complessi aziendali (in tal caso ci troveremmo di fronte ad una permuta di beni);
  • azioni o quote, dove occorre distinguere tra:
    • azioni che erano già nella disponibilità del cessionario (in tal caso si è in presenza di una cessione d’azienda in cui il corrispettivo è rappresentato da “altri beni”);
    • azioni o quote appositamente emesse a fronte di un aumento di capitale (in tal caso si è in presenza di un “conferimento d’azienda”, che è disciplinato diversamente).

Motivazioni

L’operazione di cessione d’azienda o di ramo d’azienda viene solitamente realizzata per soddisfare alcune esigenze strategiche – organizzative.

Tramite questa operazione il cedente, incassando il corrispettivo, conclude ogni tipo di legame con il cessionario e l’azienda ceduta.

Tale effetto non si verifica nelle altre operazioni straordinarie (conferimento d’azienda, fusione, scissione) in cui i rapporti tra cedente e cessionario continueranno in capo all’azienda.

Dal punto di vista del cedente (vecchio proprietario) le motivazioni potrebbero essere:

  • riallocare i propri investimenti, l’azienda o il ramo d’azienda non è più necessario o strategico per l’attività e si ritiene necessario indirizzare diversamente gli investimenti aziendali;
  • concentrarsi sul core business, l’azienda o il ramo d’azienda è considerato collaterale e si ritiene di dover focalizzare la propria attività sul core business;
  • esternalizzazione dei processi, l’azienda o il ramo d’azienda viene ceduto per favorire un processo di esternalizzazione di attività che fanno parte del ciclo operativo;
  • fabbisogno di capitale, l’azienda o il ramo d’azienda viene ceduto per far fronte a fabbisogni di capitale necessari al cedente per sviluppare altre attività o per soddisfare esigenze della proprietà;
  • perdite d’esercizio, l’azienda o il ramo d’azienda viene ceduto per evitare il protrarsi di perdite derivanti da difficoltà di mercato (avviene molto spesso con un corrispettivo non remunerativo per il cedente);
  • offerta di acquisto, l’azienda o il ramo d’azienda viene ceduto a seguito di un’offerta di un potenziale compratore che manifesta un interesse per quell’attività (in questi casi il cedente realizza un corrispettivo fortemente remunerativo per il cedente);
  • mancata volontà nel continuare l’attività, l’imprenditore non vuole o non è più in grado di proseguire l’attività, ma non intende liquidarla, in quanto ritiene che essa possa proseguire in capo ad un altro soggetto.

Dal punto di vista del cessionario (nuovo proprietario) le motivazioni potrebbero essere:

  • finalità di investimento, per ottenere futuri vantaggi economico-strategici:
    • processo di integrazione orizzontale: realizzata ampliando le originarie strutture produttive e commerciali per ottenere un incremento della dimensione aziendale in termini di capacità produttiva e sfruttare le economie di scala;
    • processo di integrazione verticale: ricondurre all’interno dell’azienda fasi di produzione o attività (es. la commercializzazione) che in precedenza erano esercitate da altri soggetti esterni fornitori;
  • diversificare le attività, per cercare di ridurre il cosiddetto rischio economico generale d’impresa;
  • utilità strategica, all’interno dell’azienda sono presenti elementi ritenuti di utilità strategica (particolari tecnologie, processi di produzione, risorse umane particolarmente qualificate, particolari contratti di fornitura, contratti di vendita etc.);
  • eliminare un concorrente, se ritenuto potenzialmente pericoloso per il business oppure per mantenere una posizione dominante nel mercato di riferimento.

In sintesi, la cessione d’azienda non è che uno dei molteplici strumenti per conseguire tali obiettivi.

Occorrerà, quindi, che prima venga definito l’obiettivo da realizzare e solo dopo si consideri quale possa essere l’operazione straordinaria migliore per raggiungerlo.

Tabella che riporta le motivazioni della cessione d'azienda

Aspetti civilistici

Oggetto della cessione d’azienda

Secondo quanto stabilito dal codice civile (articolo 2555) l’oggetto della cessione è l’azienda o il ramo d’azienda, ovvero: “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

Da qui possono scaturire alcune riflessioni fondamentali:

  • non costituisce cessione di azienda la cessione di singoli beni non in grado di svolgere un’attività economica organizzata ovvero dotati di autonoma capacità di reddito;
  • la mancata cessione di singoli beni non necessariamente comporta il venir meno dell’azienda: occorre infatti verificare che detti beni non siano essenziali e non ne compromettano l’unitarietà e la funzionalità;
  • nell’ambito dell’attività d’impresa possono co-esistere più aziende (o rami d’azienda) i quali possono essere oggetto di cessione, purché essa costituisca un complesso di beni organizzato dotato di autonoma capacità di reddito;
  • l’azienda ceduta non deve necessariamente essere caratterizzata da condizioni attuali di redditività, ma deve (almeno) essere potenzialmente idonea a produrre reddito;
  • l’azienda può essere ceduta anche se non (ancora) funzionante, purché sia presente l’insieme coordinato di beni volto allo svolgimento di un’attività economica.

La forma del contratto di cessione

L’articolo 2556 c.c. stabilisce che: “Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni o per la particolare natura del contratto”.

Il trasferimento dell’azienda è quindi assoggettato alla legge dei singoli elementi che ne fanno parte; se l’azienda comprende beni immobili o beni mobili registrati, il contratto di cessione dovrà essere redatto necessariamente per iscritto, essendo tale forma richiesta ad substantiam. Diversamente, la forma scritta è richiesta ad probationem.

Nonostante ciò, a rigor di logica, dal punto di vista operativo, risulta difficilmente immaginabile procedere ad una cessione d’azienda senza individuare il contenuto del contratto per iscritto e senza individuare in modo dettagliato tutti gli elementi patrimoniali oggetto dell’operazione.

L’articolo 2556 prevede che i contratti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni a cura del notaio.

La sottoscrizione del contratto di cessione d’azienda rappresenta il momento finale di un percorso che, nella prassi operativa, si sostanzia nell’esecuzione di alcuni atti aventi natura precontrattuale, come ad esempio:

  • le lettere di intenti, nelle quali le parti si impegnano reciprocamente nel prendere gli accordi ai fini della operazione di cessione;
  • attività di due diligence, il soggetto cessionario provvede ad eseguire (nei confronti del soggetto cedente e con riferimento all’azienda ceduta) attività di tipo estimativo e “ispettivo” dal punto di vista fiscale, contabile, ambientale, etc.;
  • contratto preliminare, ha natura obbligatoria e ai sensi dell’articolo 1351 c.c. deve essere redatto nella stessa forma che la legge prevede per l’atto definitivo. Le parti definiscono analiticamente gli impegni gli impegni assunti e può prevedere la corresponsione di una caparra sul totale del prezzo pattuito per la cessione:
    • confirmatoria, a titolo di garanzia dell’impegno assunto;
    • penitenziale, ovvero come corrispettivo per esercitare il diritto di recesso unilaterale da parte di uno dei contraenti.

Divieto di concorrenza

Tale divieto è volto a tutelare l’acquirente e a garantirgli il trasferimento dell’avviamento e come stabilisce l’articolo 2557 del codice civile:

Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’azienda o il ramo d’azienda, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”.

Questo non può tradursi in un divieto assoluto a svolgere ogni tipologia di attività economica da parte del cedente, poiché andrebbe a ledere la tutela della libertà dell’iniziativa economica privata garantita dalla carta costituzionale (articolo 41).

Inoltre, il limite quinquennale deve essere valutato caso per caso e può essere ridotto, ma non aumentato.

In caso di violazione del divieto di concorrenza si renderà necessario intraprendere le opportune azioni giudiziarie al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.

In casi particolarmente gravi si potrebbe anche giungere alla risoluzione del contratto di cessione d’azienda per inadempimento della controparte.

Successione nei contratti, crediti e debiti

L’articolo 2558 c.c. disciplina la successione nei contratti stabilendo che: “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.

Sono contemplate tre eccezioni che possono evitare la prosecuzione del contratto:

  • il patto contrario tra cedente e cessionario: le parti possono stabilire che un determinato contratto non prosegua in capo al cessionario a patto che non sia essenziale per lo svolgimento dell’attività;
  • la natura personale del contratto: ovvero i cosiddetti contratti personalissimi;
  • il recesso del terzo contraente per giusta causa (articolo 2558 c.c.): il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso le responsabilità del cedente.

L’articolo 2559 c.c. regolamenta la disciplina dei crediti sorti anteriormente alla cessione stabilendo che:

“La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta anche che in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”.

Si ha quindi un passaggio automatico, tuttavia, come accade molto spesso nella pratica, il debitore è liberato se paga in buona fede all’alienante.

Gli unici crediti che fanno eccezione alla norma sono i crediti verso l’erario, che per essere trasmessi devono essere sottoposti ad una specifica procedura (articolo 43 bis DPR n. 602/1973).

L’articolo 2560 c.c. regolamenta per contro la disciplina dei debiti sorti anteriormente alla cessione stabilendo che:

“L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”.

In sintesi, occorre quindi ai fini della responsabilità dell’acquirente, che ricorrano i tre requisiti:

  • requisito oggettivo: i debiti devono riguardare l’azienda oggetto di cessione;
  • requisito temporale: i debiti devono essere sorti antecedentemente alla cessione dell’azienda;
  • requisito formale: i debiti devono risultare dalle scritture contabili obbligatorie.

Con riferimento ai debiti tributari, l’articolo 2560 c.c. (che prevede la totale inclusione dei debiti), viene derogato dall’articolo 14 del D.lgs. n. 472 del 1997, che stabilisce: “il cessionario (nuovo proprietario) è responsabile in solido con il cedente (vecchio proprietario) per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti”.

  • Risponde solo entro i limiti del valore che è stato accertato dall’agenzia delle entrate;
  • gode del beneficio della preventiva escussione del cedente;
  • la responsabilità del cessionario è ricondotta al debito determinato alla data del trasferimento.

A tal fine, il cessionario può ottenere un certificato da cui risulti l’esistenza o meno di contestazioni in corso e di quelle già definite recanti debiti tributari; se tale certificato risulta negativo il cessionario non risponde di nulla.

Aspetti contabili e fiscali

Cedente

Ai fini delle rilevazioni contabili dell’operazione di cessione d’azienda il cedente è tenuto a:

  • individuare tutti gli elementi contabili che verranno trasferiti al cessionario, si elencano le attività e passività che non sono oggetto di cessione e quelle che invece sono cedute;
  • determinare il valore contabile dell’azienda ceduta, occorre pertanto procedere alle rettifiche di competenza economica del periodo interessato. La cessione, infatti, potrebbe essere effettuata:
  • redigere il bilancio di cessione alla data di cessione e determinare l’avviamento;
  • determinare il prezzo di cessione e valutare i beni ceduti;
  • confrontare il valore contabile del patrimonio netto risultante dal punto 4 con il valore corrente ovvero il valore definito dalle parti. Detto confronto evidenzierà una componente straordinaria che concorre alla formazione del reddito in conto economico nella voce E20:
    • plusvalenza: nella voce A5 del valore della produzione se valori correnti > valori contabili;
    • minusvalenza: nella voce B14 dei costi della produzione se valori correnti < valori contabili;
  • chiusura del valore contabile e delle attività e passività cedute;
  • incasso del prezzo pattuito;
  • chiusura dei conti finale.

Il DPR n. 917 del 1986 disciplina il trattamento fiscale in caso di operazioni straordinarie. In particolare l’art. 86 T.U.I.R. prevede che: “Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende (compreso il valore dell’avviamento) realizzate mediante cessione a titolo oneroso”.

Sono previsti diversi regimi di tassazione della plusvalenza in base a due criteri:

  • natura del soggetto cedente;
  • periodo di possesso dell’azienda.
Immagine che riporta gli aspetti contabili e fiscali della cessione d'azienda
  • regime normale: tassazione integrale nell’esercizio dell’anno di realizzo;
  • regime normale con rateizzazione: frazionamento della tassazione su un massimo di 5 anni (se l’azienda è posseduta da almeno 3 anni). In questo caso per stanziare le imposte differite:
    • nel primo anno opero una variazione in diminuzione per i 4/5 della plusvalenza;
    • nei successivi quattro anni opero una variazione un aumento per 1/5 della plusvalenza;
  • tassazione separata: se l’azienda è posseduta dal almeno 5 anni l’imposta viene applicata alla plusvalenza con un’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del cedente conseguito nel biennio precedente all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione. In assenza di reddito nei due anni precedenti si applica l’aliquota minima.

Mentre per ciò che riguarda la minusvalenza, secondo quanto stabilito dall’ art. 101 del T.U.I.R., è deducibile dal reddito solo se realizzata mediante cessione a titolo oneroso.

Vi è un caso particolare di neutralità fiscale stabilito dall’art. 58 D.P.R. 917/1986: “il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa”.

Cessionario

Ai fini delle rilevazioni contabili dell’operazione di cessione d’azienda il cessionario è tenuto a:

  • iscrivere in contabilità i valori correnti delle attività e passività: i valori risultano dal contratto di acquisto e sono a saldi chiusi in discontinuità di valori contabili (es: le immobilizzazioni vengono registrate al valore corrente senza il relativo fondo);
  • confrontare il prezzo di cessione con i valori correnti delle attività e passività stabilite dalle parti.
    Detto confronto farà emergere:

    • goodwill se la differenza è positiva;
    • badwill se la differenza è negativa;
    • pagamento del prezzo.

Secondo quanto stabilito dal codice civile nell’articolo 2426: “l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa”.

Secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale (art. 103 DPR 917/1986), le quote di ammortamento dell’avviamento sono deducibili in misura non superiore di 1/18 del valore dello stesso.

Dato che i due periodi di ammortamento (civilistico vs fiscale) non coincidono bisognerà stanziare in dichiarazione dei redditi le imposte differite attive:

  • variazione in aumento: pari alla differenza tra ammortamento civilistico (max 5 anni) e fiscale (18 anni) fino alla fine dell’ammortamento civilistico. Successivamente:
  • variazione in diminuzione: pari a 1/18 fino alla fine dell’ammortamento fiscale.

Nel caso in cui il cessionario dovesse rilevare badwill (e il cedente minusvalenza), secondo quanto stabilito dall’OIC 17 (bilancio consolidato) e dall’OIC 4 (fusione e scissione) tale perdita economica futura prevista dovrà essere rilevata:

  • nella voce B. fondi per rischi e oneri nel passivo del bilancio;
  • tale differenza negativa dovrà in futuro essere destinata:
    • a copertura dei risultati sfavorevoli conseguiti;
    • a sopravvenienze attive se non si verificano le perdite oppure se sono minori rispetto a quanto era stato preventivato.
Schema che spiega come funziona la cessione d'azienda

IRAP

Sulla base delle numerose incertezze della normativa relativa all’assoggettamento IRAP, la circolare n. 27/E del 20 maggio 2009 è intervenuta precisando che: “si ritiene che le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda non rilevino ai fini del tributo in esame. La cessione d’azienda, infatti, è un’operazione che genera sempre componenti straordinarie che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP”.

IVA

L’art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede che: non sono considerate cessioni di beni le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d’azienda”.

L’operazione di cessione di azienda, infatti, al pari delle altre escluse, è destinata a ristrutturare o modificare un’attività produttiva e non ha come controparte un consumatore.

Di conseguenza l’imposta sul valore aggiunto non si applica nel caso di cessione d’azienda.

Inoltre, se previsto nel contratto il cessionario può fruire del plafond IVA esistente in capo al cedente per acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, in quanto, come detto precedentemente, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del cedente relativi all’esercizio d’impresa.

Imposta di registro

La cessione d’azienda è soggetta a imposta di registro in misura proporzionale. Detta imposta, per prassi, grava sull’acquirente, ma di fronte all’amministrazione finanziaria entrambe le parti sono solidalmente obbligate.

La base imponibile, secondo quanto stabilito dall’art. 51 del D.P.R. n. 131/1986, è costituita dal valore venale in comune commercio” e non dal valore dichiarato nell’atto di trasferimento.

Nella base imponibile è compreso il valore dell’avviamento stabilito sulla base della “concreta potenzialità reddituale” dell’azienda (solitamente calcolata come media negli ultimi tre anni).

L’imposta di registro viene applicata alternativamente:

  • applicando l’aliquota più elevata fra quelle previste per i singoli beni che compongono l’azienda nel caso di corrispettivo indistinto e globale;
  • non sul valore complessivo dell’azienda ceduta, ma applicando le relative aliquote per ogni categoria di bene, dopo avere ripartito le passività in modo proporzionale come segue:
    • 3% per mobili e avviamento;
    • 9% per i fabbricati;
    • 8% per immobili non agricoli;
    • 15% per i terreni agricoli.

È quindi opportuno nell’atto di cessione di azienda indicare distintamente il valore attribuito ai diversi elementi che compongono il complesso di beni e diritti, in modo da evitare che il valore dell’azienda sia tassato interamente con l’aliquota più elevata.

Imposta ipotecaria e catastale

Per le cessioni di azienda le imposte ipotecaria e catastale si applicano solo sui beni immobili secondo quanto stabilito dalla risoluzione ministeriale n. 145 del 5 ottobre 2005: “Per la cessione d’azienda si applicano imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 50.”

Immagine con 4 punti di domanda

Alcune domande sulla cessione d’azienda

La cessione d’azienda comporta il trasferimento di un complesso organico di beni, dotato di autonoma e capacità di reddito, attuale o potenziale, dal cedente (vecchio proprietario) al cessionario (nuovo proprietario).

Tramite un atto di cessione parziale in cui non viene ceduto l’intero patrimonio; l’impresa esercitava più attività oppure il cedente trattiene determinati componenti patrimoniali.

La cessione d’azienda è sottoposta ad imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale sui bene immobili e tassazione della componente straordinaria di gestione (plusvalenza). Invece si svolge in neutralità fiscale in caso di morte oppure donazione.

Infine, bisogna considerare i bolli, diritti di iscrizione al registro imprese, tassa archivio e l’onorario dei professionisti.

Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Inoltre, l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

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Gabriele Gerzeli Magni

Laureato in economia aziendale e studente magistrale in amministrazione, controllo e professione. Tramite articoli di valore guido le persone verso una migliore comprensione delle sfide e delle opportunità nel mondo economico-aziendalistico aiutandole a prendere decisioni informate.

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