IMMOBILIZZAZIONI MATERALI: COSA SONO E COME SI VALUTANO
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Le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole che fanno parte dell’organizzazione permanente delle società, ovvero sono utilizzate per più esercizi. Sono impiegate come strumenti di produzione del reddito e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di stato patrimoniale e possono essere:
- beni materiali acquistati o realizzati internamente;
- beni materiali in corso di costruzione;
- somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione
Indice dei contenuti:
Principio contabile OIC 16
Attraverso i principi contabili, la fondazione OIC interpreta le normative e indica le regole tecnico-contabili da applicare alla redazione dei bilanci.
Le immobilizzazioni materiali sono definite all’interno della pubblicazione OIC 16, dedicata alle immobilizzazioni materiali. I corsivi presenti all’interno del presente articolo sono citazioni riportate da tale pubblicazione.
Immobilizzazioni materiali nel bilancio civilistico
Le immobilizzazioni materiali vengono iscritte nello stato patrimoniale del bilancio civilistico, sezione B.II, come indicato dall’art. 2424, con la seguente classificazione:
Terreni e fabbricati
Per terreni e fabbricati si intendono:
- terreni (ad esempio: terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, terreni estrattivi e minerari, sorgenti);
- fabbricati strumentali per l’attività della società (ad esempio: fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, piazzali e recinzioni, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie);
- fabbricati che non sono strumentali per l’attività della società ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari (ad esempio: immobili ad uso abitativo, termale, terapeutico; collegi, asili nido, scuole materne ed edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie); accoglie inoltre immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (ad esempio: villaggi residenziali ubicati nei pressi degli stabilimenti per l’abitazione del personale);
- costruzioni leggere.
Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali si trovano, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto ammortamento.
Per maggiori dettagli puoi leggere l’articolo dedicato a terreni e fabbricati.
Impianti e macchinari
Per impianti e macchinari si intendono:
- impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;
- altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);
- macchinari automatici e non automatici: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.
Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato a impianti e macchinari.
Attrezzature industriali e commerciali
Per attrezzature industriali e commerciali si intendono:
- attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
- attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili.
Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato alle attrezzature industriali e commerciali.
Altri beni
Per altri beni si intendono:
- mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
- macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
- automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);
- imballaggi da riutilizzare;
- beni gratuitamente devolvibili.
Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato agli altri beni.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Per immobilizzazioni in corso e acconti si intendono:
- immobilizzazioni materiali in corso di costruzione;
- acconti a fornitori per l’acquisizione o la costruzione di immobilizzazioni materiali.
Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato alle immobilizzazioni in corso e acconti.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendente dai risultati conseguiti nell’esercizio.
Gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico, tra i costi di produzione, nella voce B.10.B) “Ammortamento delle immobilizzazioni materiali” e decorrono dal momento in cui l’immobilizzazione è pronta per l’uso. Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato all’ammortamento.
Aliquote di ammortamento
La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. In altre parole, dato che l’immobilizzazione è un bene durevole, il suo costo d’acquisto viene ripartito su più esercizi economici.
La ripartizione avviene attraverso l’ammortamento, che suddivide il costo in quote. Il numero degli esercizi (anni) in cui tali quote sono iscritta a bilancio come costo corrisponde alla vita utile del bene.
Oltre all’utilizzo di piani di ammortamenti a quote costanti, è ammesso anche l’utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative. Non è invece ammesso l’utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, poiché tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza.
Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d’arte.
I fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari, effettuato da parte della società in base a libere determinazioni degli organi aziendali competenti, non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile; se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.
Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, per determinarne il corretto ammortamento. I terreni non sono oggetto di ammortamento salvo nei casi in cui essi abbiano un’utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche.
L’ammortamento è regolato dall’articolo 102 del TUIR. La vita utile e i relativi coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, sono previsti delle tabelle pubblicate con il DM del 31 dicembre 1988.
Valutazione e capitalizzazione
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di produzione. I costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell’attivo dello stato patrimoniale.
Rivalutazione
Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate sono nei casi previsti dalla legge. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali. In assenza di puntuali fonti normative, i criteri di rivalutazione devono comunque essere determinati in conformità ai principi generali di prudenza e rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
Svalutazione
La svalutazione è la riduzione del valore contabile di un’immobilizzazione per adeguarla al valore recuperabile a seguito di perdita durevole valore. Eventuali indicatori di perdite durevoli di valore vanno rilevati in base ai criteri definiti dall’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Nota integrativa
Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, la nota integrativa indica:
- il metodo e i coefficienti d’ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato;
- la modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
- il criterio adottato per effettuare l’eventuale rivalutazione, nonché la legge che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e l’effetto sul patrimonio netto;
- il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell’immobilizzazione o a risconto).
Alienazione delle immobilizzazioni materiali
Quando un bene materiale è venduto occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile dell’immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.
L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico, sono iscritte nel conto economico rispettivamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della gestione”.
IAS 38
Le società quotate sono tenute a redigere il bilancio secondo le regole dettate dai principi contabili internazionali (IAS), il capitolo IAS 16 è dedicato alle attività materiali. Lo scopo è definire il trattamento contabile delle attività materiali non specificatamente trattate in altri principi e in presenza di specifiche condizioni.
Rilevazione
Il bene per poter essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali deve:
- garantire benefici economici futuri all’impresa (requisito conseguito solo con il trasferimento dei rischi e benefici legati al bene stesso);
- avere un costo misurabile in modo attendibile.
Valutazione
Il bene deve essere misurato al costo. Il costo comprende il prezzo d’acquisto, comprensivo di dazi doganali e di imposte non recuperabili nonché tutti i costi direttamente imputabili, al netto di sconti commerciali e abbuoni, quali ad esempio:
- costi per la predisposizione del luogo di installazione;
- costi iniziali di consegna e movimentazione;
- costi di installazione;
- onorari professionali.
Vita utile
La contabilizzazione di un’attività materiale si basa sulla sua vita utile. La vita utile di un bene dipende da:
- impiego previsto da parte dell’impresa;
- deterioramento fisico;
- obsolescenza tecnica;
- restrizioni o vincoli legali (es. scadenza di affitti connessi).
La vita utile deve essere determinata secondo l’esperienza maturata con beni simili. Essa è diversa dalla vita economica, che non rappresenta una valutazione dell’impresa, bensì dell’insieme degli operatori o del mercato.
Per maggiori dettagli leggi l’articolo dedicato alla vita utile.
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Giuseppe Brusadelli
Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in finanza e controllo di gestione.