DEBITI: CONTABILITÀ E BILANCIO

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I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare importi di disponibilità liquide, nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.

In base allo schema di stato patrimoniale civilistico (2424) le voci che compongono la voce “D) Debiti” sono classificate come segue.

Per ciascuna voce dei debiti è richiesta la separata indicazione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio successivo.

La voce debiti nello stato patrimoniale civilistico
OIC: organismo italiano di contabilità

I debiti sono definiti nella pubblicazione OIC 19, al cui interno si trovano indicazioni relative alle specifiche situazioni. I corsivi presenti all’interno del presente articolo sono citazioni riportate da tale pubblicazione.

Le differenti tipologie di debiti

Obbligazioni e obbligazioni convertibili

Le voci D1 e D2 dello stato patrimoniale passivo accolgono rispettivamente i debiti per obbligazioni e per obbligazioni convertibili in azioni. Le obbligazioni possono essere emesse sopra o sotto la pari, a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzate, possono offrire interessi corrisposti periodicamente o essere di tipo zero-coupon. I debiti verso gli obbligazionisti includono gli interessi maturati.

Debiti verso soci per finanziamenti

La voce D3 contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

L’elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento).

Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto di capitale. Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.

Debiti verso banche

La voce D4 ricomprende i debiti contratti nei confronti delle banche indipendentemente dalla loro forma tecnica. Sono ricomprese nella voce gli scoperti di conto corrente, le anticipazioni a scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo.

Debiti verso altri finanziatori

Nella voce D5 sono iscritti i debiti finanziari contratti con finanziatori diversi dagli obbligazionisti, soci, banche, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese soggette a comune controllo. Pertanto, a titolo esemplificativo, nella voce sono ricompresi:

  • i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi ed infruttiferi;
  • i prestiti da società finanziarie (ad esempio società di factoring);
  • le polizze di credito commerciale (commercial papers).

Acconti

La voce D6 accoglie i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie i debiti per acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Debiti verso fornitori

La voce D7 accoglie i debiti originati da acquisizioni di beni o servizi. I debiti verso i fornitori rappresentati da imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D9, D10, D11 e D11-bis.

Debiti rappresentati da titoli di credito

La voce D8 rileva tutti i debiti che sono rappresentati da titoli di credito, siano essi commerciali o finanziari; si tratta principalmente di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento.

Nella voce non sono, invece, rilevate le cambiali rilasciate a fornitori, banche ed altri creditori esclusivamente a titolo di garanzia, utilizzabili dagli stessi qualora si rendesse necessario smobilizzare i propri crediti, in quanto il debito è già esposto in bilancio.

Debiti verso imprese controllate

Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell’art. 2359 c.c.. La voce D9 accoglie i debiti verso imprese controllate.

Debiti verso imprese collegate

Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell’art. 2359 c.c.. La voce D10 accoglie i debiti verso imprese collegate.

Debiti verso imprese controllanti

La voce D11 accoglie, oltre ai debiti verso le controllanti dirette diversi da quelli classificabili in D3, anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

La voce D11-bis accoglie i debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti.

Debiti tributari

La voce D12 accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti (dirette ed indirette) dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi, per ritenute operate come sostituto d’imposta e non versate alla data di bilancio, nonché i tributi di qualsiasi tipo.

Le passività per imposte probabili, il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio, derivanti, ad esempio, da accertamentinon definitivi, i contenziosi in corso e altre fattispecie similari, sono iscritte nella voce B2 “Fondi per imposte, anche differite”.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

La voce D13 accoglie i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale derivanti da obblighi contributivi, previdenziali o assicurativi, derivanti da:

  • norme di legge;
  • contratto collettivo di lavoro;
  • accordi integrativi locali o aziendali.

Sono inclusi in questa voce anche gli importi dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti a carico dei dipendenti.

Altri debiti

La voce D14 costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di debito che non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci. A titolo esemplificativo nella voce sono ricompresi i debiti nei confronti:

  • degli amministratori e dei sindaci per emolumenti;
  • dei soci per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti, per restituzioni di capitale sociale e per distribuzioni di altre riserve deliberate ma non ancora eseguite;
  • di obbligazionisti per obbligazioni estratte;
  • dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte incluse le mensilità aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattuali o legali maturati e non goduti.

Debiti nei bilanci in forma abbreviata

L’articolo 2435-bis del codice civile, che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”.

Inoltre, lo stesso articolo prevede che la voce E) “Ratei e i risconti” del passivo può essere compresa nella voce D) “Debiti”. Pertanto, i debiti ed i ratei e risconti passivi possono essere esposti nel passivo dello stato patrimoniale nel loro complesso come unica voce. In ogni caso, occorre separatamente indicare gli importi dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Debiti nei bilanci delle micro-imprese

Le stesse semplificazioni previste per i debiti nei bilanci in forma abbreviata si applicano nei bilanci delle micro-imprese ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile.

Valore nominale di un debito

Il valore nominale di un debito è l’ammontare, definito contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito.

Tasso di interesse nominale

Il tasso di interesse nominale di un debito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito.

Differenza tra debiti e fondi per rischi e oneri

I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri in quanto, questi ultimi, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio.

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Giuseppe Brusadelli

Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in finanza e controllo di gestione.

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