PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: CONTABILTÀ E BILANCIO

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Detenere partecipazioni societarie significa avere quote della proprietà di una società. In parole semplici significa essere socio.

Quando un’impresa detiene delle partecipazioni, esse si iscrivono nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni finanziarie oppure nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le voci partecipazioni nello stato patrimoniale
OIC: organismo italiano di contabilità

Le partecipazioni sono definite all’interno del principio contabile OIC 21, al cui interno si trovano indicazioni relative alle specifiche situazioni. I corsivi presenti all’interno del presente articolo sono citazioni riportate da tale pubblicazione.

Classificazione tra attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie

La collocazione in bilancio dipende dall’intenzione di mantenere o meno le partecipazioni per un tempo medio lungo oppure per un periodo breve.

Nel primo caso sono esposte nelle immobilizzazioni finanziarie nel secondo caso sono esposte nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.

Rilevazione iniziale

Le partecipazioni, come tutte le immobilizzazioni, sono iscritte a bilancio al costo di acquisto comprensivo anche dei costi accessori (2426), ciò è vero anche nell’ipotesi di pagamento differito. In quest’ultimo caso, ovviamente, oltre alle partecipazioni sarà rilevato anche il debito derivante dall’operazione di acquisto.

Valutazioni successive

Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate in base al minor valore fra il costo d’acquisto, e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Il metodo generale è la valutazione al costo specifico, che presuppone l’individuazione e l’attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l’acquisto dei medesimi.

In alternativa al costo specifico, è possibile adottare la logica di valutazione dei beni fungibili, ovvero uno dei seguenti metodi di calcolo: costo medio ponderato, LIFO e FIFO.

Quote di partecipazione

Esempio di quote di partecipazione societarie

La quota di partecipazione definisce la proporzione di capitale sociale di una società detenuto dal soggetto che ne è proprietario.

Ai fini delle definizioni di società controllate, e società collegate ha rilevanza la nuda proprietà, ma solamente il diritto di voto in capo all’usufruttuario.

Società controllate

In base all’art.2359 del codice civile, sono considerate società controllate:

  • le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • le società in cui un’altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Società collegate

“Secondo l’art.2359 sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza notevole si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

Società controllanti

La definizione è la medesima delle società controllate, la distinzione dipende dal soggetto. Sono controllanti le società che detengono quote del capitale sociale della controllata

Partecipazioni e nota integrativa

Con riferimento alle partecipazioni, la nota integrativa (2427) richiede di fornire le seguenti informazioni:

  • l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
  • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;
  • l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15), diversi da dividendi”.

Bilanci abbreviati e delle micro-imprese

In base all’art.2435-bis bilancio in forma abbreviata e anche dell’art.2435-ter bilancio delle micro-imprese, lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Pertanto, non è richiesta la distinzione tra le diverse tipologie, ma solo la separazione tra attivo circolante e immobilizzato.

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Giuseppe Brusadelli

Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in controllo di gestione.

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