COLLEGIO SINDACALE: COS’È E QUANDO È OBBLIGATORIO

Tempo di lettura: 3 minuti

 Autore: Rocco Di Terlizzi

Il collegio sindacale è l’organo di controllo delle società: vigila sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto ed esercita in alcuni casi anche il controllo contabile.

È previsto dal codice civile ed è obbligatorio per le società di capitali di grandi dimensioni, così come per alcuni enti pubblici e privati. In inglese prende il nome di audit committee.

Quando è obbligatorio il collegio sindacale

Chi lo compone?

Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, chiamati sindaci. Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere obbligatoriamente scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

I sindaci devono essere indipendenti: non possono avere rapporti di parentela con gli amministratori della società, né essere lavoratori o consulenti presso la stessa azienda.

Sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo della società e successivamente dall’assemblea dei soci, restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Con la legge 19 ottobre 2017, n° 155, anche le aziende meno dimensionate dovranno, a partire dall’approvazione del bilancio 2022, avere il collegio sindacale, in questo caso anche monocratico ovvero composto da un singolo membro.

Quali sono i suoi compiti?

L’articolo 2403 del codice civile ci aiuta a capire quali sono i suoi compiti:

Icona del codice civile

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.”

Inoltre, il collegio si deve riunire almeno una volta ogni 90 giorni e al termine delle riunioni deve essere redatto un verbale contenente le deliberazioni dei sindaci.

Infine i poteri di questo organo comprendono:

  • eseguire atti di ispezione e controllo;
  • richiedere notizie e informazioni agli amministratori della società;
  • convocare l’assemblea dei soci in caso di mancata collaborazione degli amministratori o fatti molto gravi compiuti da questi, potendo anche denunciare gli stessi amministratori di fronte al tribunale per gravi inadempienze.

Quale società deve dotarsene? Le differenze

Secondo il nostro codice civile il collegio sindacale deve essere tassativamente previsto nelle società di capitali quali:

  • S.p.a.: società per azioni;
  • S.a.p.a.: società in accomandita per azioni;
  • S.r.l.: società a responsabilità limitata, che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, in quelle dove c’è l’obbligo del bilancio consolidato e in quelle in cui vige l’obbligo di revisione legale dei conti (nonché se superano i limiti previsti dall’art 2477 cc terzo comma);
  • S.r.l.: società a responsabilità limitata, che per due esercizi consecutivi, avranno superato almeno 1 dei seguenti parametri:
    • ricavi per 4 milioni di euro;
    • attivo per 4 milioni di euro;
    • 20 dipendenti.

In questi casi l’organo di controllo, può essere monocratico.

In tutti gli altri tipi di società (ad esempio, nelle società di persone) questo organo è facoltativo e può essere previsto nello statuto.

Nelle società di capitali di piccole dimensioni, che non redigono il bilancio consolidato, può essere affidato al collegio sindacale anche il compito di svolgere il controllo contabile, ovvero di revisione dei conti.

Occorre però non far confusione tra collegio sindacale e revisore contabile.

Se presenti entrambi, tipicamente nelle grosse società, il primo svolge compiti di controllo sull’amministrazione della società; mentre il revisore svolge compiti di controllo sulla contabilità.

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Rocco Di Terlizzi

Commercialista creativo. Aiuto l’imprenditore a conoscere la sua azienda e, solo dopo, a saperla guidare.

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