TRASFORMAZIONE SOCIETARIA: ASPETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI
Tempo di lettura: 9 minuti
Autore: Gabriele Gerzeli Magni
L’operazione straordinaria di trasformazione è riconosciuta dalla sentenza della cassazione n. 3790 del 1975, secondo la quale: “La trasformazione costituisce una modifica della forma giuridica di una società, mentre gli aspetti sostanziali (attività, soggetto economico, rapporti con i terzi) restano invariati.”
Indice dei contenuti:
Profili generali
Caratteristiche e nuova riforma
L’istituto della trasformazione è stato profondamente innovato dal D.lgs. n.6 del 2003 (riforma societaria). Le disposizioni sulle trasformazioni erano contenute in 3 articoli del codice civile (2498 – 2500) mentre ora risultano ampliate e comprendono ben 11 articoli (2498 – 2500 novies).
Le principali novità riguardano la semplificazione delle procedure di trasformazione e l’introduzione delle cosiddette trasformazioni eterogenee.
Volendo sinteticamente citare le più importanti novità:
- ante riforma la trasformazione era possibile con il consenso unanime dei soci. Mentre post-riforma la delibera di trasformazione può essere presa a maggioranza facilitandone l’esecuzione;
- chi si trasforma può essere in presenza di una procedura concorsuale, mentre prima non era possibile;
- con la riforma si blindano gli atti straordinari; dopo il deposito nel registro delle imprese non è più possibile invalidare l’atto;
- nelle trasformazioni di società di capitali in società di persone gli amministratori devono redigere una relazione alla trasformazione per conoscere le intenzioni e l’andamento della società;
- con la trasformazione di società di persone in società di capitali il socio d’opera si ritrova con un’assegnazione di quote o azioni proporzionali alla partecipazione agli utili nella preesistente società di persone;
- vengono introdotte delle tutele per i creditori per permettere l’opposizione degli stessi (efficacia della trasformazione dopo i 60 giorni).
Motivazioni
Possono essere svariati motivi per cui si decide di trasformare una società, ma sono tutti riconducibili a quattro fattori principali.
1. Aspetti aziendali
Sono riconducibili a problematiche dimensionali e alle relative economie di scala poiché con l’ampliarsi delle dimensioni molto spesso è necessaria anche una differente veste giuridica.
Si pensi ad esempio alla trasformazione da S.r.l. (di più piccole dimensioni) a S.p.a. (di grandi dimensioni).
2. Responsabilità civilistica
Molte imprese nascono con un ristretto ambito sociale e con l’ampliarsi delle dimensioni tale ambito diventa insufficiente: sono necessari nuovi azionisti.
Si pensi ad esempio alla trasformazione da società di persone (con un ristretto ambito sociale e relativi rischi) a società di capitali (con l’ingresso di terzi e distinzione fra beni personali e beni aziendali).
3. Disposizioni di legge
Si fa riferimento ai minimi di capitale previsti per determinate società:
- S.r.l.: 10 mila euro;
- S.r.l.s.: 1 euro;
- S.p.a. e S.a.p.a.: 50 mila euro.
Oppure nel caso di riduzione del capitale per perdite, o all’esercizio di particolari attività per cui viene richiesta una certa struttura giuridica dalla legge.
4. Considerazioni fiscali
Il primo aspetto è legato al tipo di tassazione:
- progressiva: in capo ai soci delle società di persone;
- proporzionale: per le società di capitali (salvo applicazione del regime di trasparenza).
Il secondo aspetto è connesso alla successione ereditaria e alla semplicità o meno nel trasferimento della partecipazione societaria.
Inoltre, nella letteratura economica è usuale suddividere le motivazioni in due categorie:
- natura interna, legate alla tipologia di struttura organizzativa dell’attività di impresa e alle esigenze personali dei soci;
- natura esterna, generate da minacce ed opportunità ambientali che condizionano il sistema aziendale.
Aspetti civilistici
Continuità nei rapporti giuridici
Secondo quanto disciplinato dall’art. 2498 c.c.: “La trasformazione costituisce modificazione dell’atto costitutivo e non estinzione della società esistente con creazione di un nuovo soggetto giuridico”.
Inoltre, secondo quanto stabilito dalla cassazione civile, sez. 1, 12 novembre 1997 n. 11180: “L’atto di trasformazione non è suscettibile alla trascrizione nella conservatoria dei registri immobiliari in quanto non comporta alcun effetto circolatorio per ilpatrimonio immobiliare della società trasformata”. Pertanto, anche il patrimonio della società non subisce trasferimenti.
Da tutto ciò ne consegue la continuità della società e quindi: “In seguito alla trasformazione i diritti e gli obblighi dell’entità trasformata sono conservati e proseguono anche tutti i rapporti processuali dell’ente”.
Limiti della trasformazione
La trasformazione, a seguito della riforma del diritto societario, è possibile anche in presenza di procedura concorsuale della società (art. 2499 c.c.) “Salvo che non vi sia incompatibilità con le finalità e lo stato della stessa”. Ne consegue che è possibile trasformare una società anche in fase di liquidazione volontaria.
Atto di trasformazione, effetti e invalidità
L’art. 2500 c.c. conferma l’obbligo della sottoscrizione sotto forma di atto pubblico dell’atto di trasformazione, ma distinguiamo due casi.
1. Trasformazione in società di capitali:
- deve risultare da atto pubblico;
- deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo di società adottato;
- è soggetto alle forme di pubblicità previste per il tipo di società adottato;
- è soggetto alla disciplina prevista per il tipo di società adottato.
2. Trasformazione da società di capitali in società di persone:
- l’art. 2500 c.c. non cita la forma dell’atto pubblico;
- di fatto l’atto pubblico dovrà essere comunque adottato in quanto la trasformazione deve essere deliberata in sede di assemblea straordinaria e quindi tramite l’intervento del notaio.
L’art. 2500 stabilisce che: “Gli effetti della società trasformata decorrono dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti di cui sopra al fine di garantire una piena informazione ai terzi.”
Infine, gli adempimenti soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese sono:
- l’atto di trasformazione;
- la dichiarazione di cessazione dell’ente trasformato.
L’art. 2500 sancisce: “l’impossibilità di pronunciare l’invalidità della trasformazione una volta eseguite le forme pubblicitariedescritte sopra”.
Prevede inoltre: “Il risarcimento per i soggetti danneggiati dall’operazione ovvero i partecipanti all’ante trasformato e i terzi”.
Tipologie di trasformazione
Le trasformazioni societarie possono essere eseguite in due diverse modalità:
- omogenee: trasformazioni eseguite tra società;
- eterogenee: trasformazioni eseguite tra società ed enti diversi.
All’interno di queste due tipologie possiamo distinguere tra:
- trasformazioni evolutive;
- trasformazioni regressive;
Trasformazione evolutiva
La trasformazione viene eseguita da società di persone a società di capitali.
È necessaria la sottoscrizione tramite atto pubblico ed inoltre l’atto costitutivo dell’azienda deve essere conforme al tipo di società adottato.
Questa è una prescrizione ovvia in quanto, se non si adottassero questi provvedimenti, con la trasformazione evolutiva si tenderebbe ad eludere tutti gli obblighi necessari per costituire una società di capitali.
L’art. 2500 c.c. disciplina gli aspetti relativi alla trasformazione evolutiva, tra cui.
1. Le maggioranze assembleari
È richiesta la delibera a maggioranza dei soci: “Determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili salvo diversa disposizione del contratto sociale”. Inoltre: “È però previsto in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione il diritto di recesso”.
Si tratta di una innovazione notevole rispetto alla precedente normativa, la quale prevedeva che la delibera fosse presa con il consenso di tutti i soci (salvo convenuto diversamente).
2. Stima del patrimonio della società
“La relazione di stima dei beni sociali deve essere redatta da un esperto e deve riferirsi a una data anteriore, rispetto all’assemblea che delibera la trasformazione, di non oltre 60 giorni”.
In merito alla redazione della perizia di stima, l’art. 2500 c.c., disciplina due casi distinti:
Inoltre, per quanto riguarda:
- dinamiche operative procedurali della perizia, si rimanda alle disposizioni sul conferimento d’azienda;
- criteri valutativi, a differenza del conferimento d’azienda, nella trasformazione la valutazione è incentrata sui singoli elementi patrimoniali al fine di verificarne la congruità ed evitare possibili annacquamenti del capitale da parte degli amministratori. Viene quindi utilizzato come strumento di tutela dei terzi e ne deriva l’impossibilità di determinare un valore di avviamento.
Infine, secondo quanto stabilito dall’art. 2500 c.c.: “Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare dalla relazione di stima”.
Di conseguenza sarà possibile iscrivere il valore del capitale sociale post-trasformazione in misura superiore o inferiore rispetto a quello precedentemente contemplato in relazione ai maggiori o minori valori previsti nella perizia di stima.
Si tratta quindi di intendere il concetto di “valori attuali” come “aggiornati alla data di trasformazione” affinché detti valori siano ancora iscrivibili in bilancio.
Appare quindi evidente che: “Gli amministratori dovranno aggiornare il capitale della società trasformata sulla base dei valori correnti e redigere il bilancio straordinario di trasformazione assumendone la piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei soci.”
3. Metodo di valutazione nella perizia
Il metodo valutativo che più si addice, secondo quanto stabilito dall’art. 2500 c.c., è definito come metodo patrimoniale semplice: “Si basa sulla stima analitica dei singoli elementi patrimoniali senza l’individuazione di un autonomo valore di avviamento”.
Di conseguenza non sono utilizzabili metodi di valutazione d’azienda basati sulla redditività, metodi finanziari o misti. Pertanto, il perito dovrà:
- revisionare gli elementi patrimoniali attivi e passivi evidenziati nella situazione patrimoniale di partenza;
- evidenziare i valori correnti degli elementi patrimoniali;
- stimare le imposte latenti;
- determinare il capitale netto rettificato;
- accertare la sostenibilità economica dei valori analiticamente determinati; l’esperto non potrà attestare un valore del capitale netto rettificato superiore rispetto a quello “sostenibile” calcolato sulla base dei profitti previsti.
Infine, se in seguito alla valutazione dei beni risulta un valore inferiore di oltre 1/5, la società ha le seguenti alternative:
- ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte;
- versare la differenza in denaro, oppure il socio conferente recede dalla società.
4. Responsabilità dei soci
L’art. 2500 c.c. regolamenta agli obblighi e le responsabilità dei soci delle società di persone per le obbligazioni assunte prima della trasformazione in società di capitali: “I soci non sono liberati per le obbligazioni assunte prima della trasformazione e conservano la responsabilità illimitata tipica delle società di persone a meno che non vi sia espressa volontà dei creditori”.
5. Assegnazioni quote
L’art. 2500 c.c. prevede l’assegnazione di azioni o quote ai soci ai fini di evitare modifiche nei rapporti di partecipazione tra di essi. Le azioni o quote dovranno essere assegnate ai soci proporzionalmente al valore della quota posseduta nelle società di persone.
6. Entità minima del capitale sociale
Nelle trasformazioni evolutive occorre tenere in considerazione l’obbligo di osservare il minimo capitale sociale previsto dall’art. 2436:
- S.r.l.: 10 mila euro;
- S.r.l.s.:1 euro;
- S.p.a. e S.a.p.a.: 50 mila euro.
Trasformazione regressiva
Questa trasformazione viene eseguita da società di capitale a società di persone.
La decisione di procedere ad una trasformazione regressiva è legata a diversi fenomeni:
- riduzione del capitale sociale: può essere volontaria oppure a causa di perdite. Quando la riduzione del capitale è tale da portarlo al di sotto del minimo legale previsto, se non si vuole reintegrare il capitale sociale, l’unica soluzione è trasformarsi (oppure procedere alla liquidazione dell’impresa);
- convenienza fiscale: sfruttare il cambiamento del regime di imposta in base ai casi specifici;
- limitare la trasferibilità delle quote di partecipazione;
- rafforzare l’immagine di solvibilità verso i terzi: impegnando l’intero patrimonio personale dei soci.
L’art. 2500 c.c. disciplina gli aspetti relativi alla trasformazione regressiva.
1. Deliberazioni
Al momento della trasformazione da società di capitale in società di persone è necessaria la modifica dell’atto costitutivo; pertanto, si avrà una delibera consiliare che esprime la volontà dei soci in un’assemblea straordinaria.
La delibera di trasformazione va assunta con le maggioranze stabilite per le modifiche statutarie; pertanto, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale (art. 2368 c.c.).
Invece per i soci che assumono la responsabilità illimitata è comunque richiesto il loro consenso.
2. Relazione degli amministratori
Gli amministratori devono predisporre per l’assemblea che delibera la trasformazione una relazione da cui risultino:
- le motivazioni;
- gli effetti della trasformazione.
Si tratta di una relazione illustrativa dell’operazione sotto il profilo economico e giuridico. Inoltre, la copia della relazione deve rimanere depositata presso la sede sociale “Durante i 30 giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione”.
3. Assegnazione ai soci
L’art. 2500 c.c. prevede un ovvio effetto connesso alla trasformazione regressiva: “Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.”
4. Responsabilità illimitata
L’art. 2500 c.c. introduce una disposizione per tutelare i terzi: “I soci e vengono ad assumere, nella trasformazione regressiva, la responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione”.
Di conseguenza, i soci che assumono la responsabilità illimitata (tipica delle società di persone) saranno responsabili illimitatamente anche per le obbligazioni che si riferiscono a un periodo antecedente alla trasformazione (per cui erano limitatamente responsabili secondo la disciplina delle società di capitali).
Trasformazione eterogenea
In seguito alla riforma societaria (D.lgs. n.6 del 2003) è possibile, tramite la trasformazione eterogenea, trasformare una società di capitali in:
- consorzi;
- società consortili;
- società cooperative;
- comunioni d’azienda;
- associazioni non riconosciute;
- fondazione
e viceversa, da altri entri in società di capitali.
Precedentemente alla riforma si doveva procedere alla liquidazione dell’impresa e successivamente alla costituzione del nuovo ente. Ad oggi, in seguito alla riforma, tale procedura è stata semplificata è normata dall’art. 2500 c.c., il quale prevede:
1. Maggioranze assembleari
“Ma deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto” e con la usuale previsione del consenso dei soci che a seguito della trasformazione assumono la responsabilità illimitata.
Inoltre, lo statuto può prevedere una maggioranza più elevata. Infine, i soci dissenzienti che non assumono la responsabilità illimitata possono esercitare il diritto di recesso sia nelle S.p.a. che nelle S.r.l. (art. 2437 e art. 2473).
2. Relazione degli amministratori
Come regressiva
3. Assegnazione delle partecipazioni
Come regressiva
4. Perizia
Qual ora sussista l’obbligo di perizia, si rimanda alla trasformazione evolutiva.
5. Opposizione dei creditori
Per le trasformazioni eterogenee, in deroga all’art. 2500 c.c., l’effetto della trasformazione è stabilito: “Dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti previsti (ai fini di una maggiore tutela dei terzi) salvo che costi il consenso dei creditori e il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso”.
Di conseguenza, entro 60 giorni i creditori possono fare opposizione.
Aspetti contabili e fiscali
Fasi contabili
Per il semplice cambiamento della forma giuridica della società non vengono richiesti particolari obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili, salvo che il cambiamento della forma sociale non imponga la tenuta di nuovi libri (o ne elimini l’obbligo) in relazione alle specifiche disposizioni civilistica e fiscali.
Si possono riassumere le fasi contabili della trasformazione in:
1. Rettifiche dei valori delle attività e delle passività
Occorre effettuare le scritture di assestamento al fine di armonizzare i valori dei conti esposti nella contabilità ante trasformazione e i valori recepiti nella perizia che sono stati concordati post trasformazione.
Si utilizza il conto transitorio “rettifiche di trasformazione”, il quale confluirà successivamente nel capitale netto di trasformazione. A questo conto possono affluire:
2. Capitale netto di trasformazione
Tale conto, avente natura di netto patrimoniale, è costituito da:
- tutti i saldi dei conti tipici del patrimonio netto (capitale sociale, riserve, utili, etc.);
- il saldo del conto rettifiche di trasformazione.
3. Conguagli tra soci
Nel caso in cui il capitale netto di trasformazione non sia multiplo delle azioni o quote della nuova società, e sia superiore al capitale congruo per la società trasformata, si procederà:
- costituendo un fondo di riserva, nel conto “riserva legale” nella sezione avere;
- distribuendo ai soci l’eccedenza, nei conti “socio x c/rimborso” nella sezione avere.
4. Scritture finali
Si procede in ultima istanza a:
- trasferire le attività e le passività alla società trasformata;
- scritture di chiusura.
5. Riapertura dei conti della trasformata
Non sussistono particolari problemi contabili rispetto alla costituzione di una società ex novo.
Inoltre, per gli apporti dei beni non è necessario il versamento del 25% (art. 2342 e art. 2464) presso una banca. Occorrerà tale versamento solo se con la trasformazione entreranno a far parte della compagine sociale uno più nuovi soci che effettuano versamenti in denaro.
Intassabilità dei beni nella trasformazione
L’art. 170 T.U.I.R. stabilisce che: “La trasformazione è una procedura neutrale fiscalmente per cui non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze di beni, comprese quelle relative alle rimanenze al valore di avviamento”.
Logica conseguenza che il passaggio da un tipo di società commerciale soggetta ad IRPEF (società di persone) ad una soggetta ad IRES (Società di capitali) non genera materia imponibile.
Dato che abbiamo anche la possibilità di divergenza fra valori dei beni ante e post trasformazione:
- se vengono recepiti maggiori valori, si avrà una plusvalenza e non si avrà tassazione al momento dell’iscrizione;
- se vengono recepiti minori valori, si avrà una minusvalenza, che è irrilevante fiscalmente e dovrà rilevare una variazione in aumento se interessa il conto economico.
Dichiarazioni in caso di trasformazioni
Se la trasformazione avviene da un gruppo societario a un altro o viceversa (società di persone e società di capitali) occorrerà dividere gli esercizi interessati alla trasformazione in due periodi:
- il primo periodo, dall’inizio dell’esercizio fino alla data della trasformazione.
- il secondo periodo, dalla data della trasformazione fino alla data di chiusura dell’esercizio.
I due periodi verranno assoggettati ad una propria imposizione (IRPEF o IRES) del gruppo di appartenenza a seconda dei casi.
Se invece, la trasformazione avviene nell’ambito di società di persone o di società di capitali non dovrà essere presentata la dichiarazione del periodo ante trasformazione: non esiste interruzione della vita societaria e il trattamento fiscale è invariato.
IVA
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 633/1972: “Le operazioni di trasformazione costituiscono operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.”
Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell’ultimo tra gli atti di trasformazione, deve comunicare all’ufficio delle entrate competente la variazione intervenuta.
Imposta di registro
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 131/1986: “L’atto di conferimento d’azienda è soggetto a imposta di registro in misura fissa per euro 200.”
Imposte ipotecarie e catastali
Secondo quanto disposto dalla corte di cassazione, sez. 1, con la decisione del 18 aprile 1998, n.3945: “Gli atti di trasformazione scontano l’imposta catastale in misura fissa”.
Tuttavia, nel caso in cui vi sia un aumento di capitale effettuato con apporto di beni immobili da parte dei soci: “Le imposte ipotecarie catastali saranno quelle proporzionali applicate ai normali trasferimenti immobiliari” pari a:
- imposta ipotecaria: 2%;
- imposta catastale: 1% .
da calcolare sul valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro.
Alcune domande sulla trasformazione societaria
Quanti tipi di trasformazione societaria sono previsti dal codice civile?
Le trasformazioni societarie possono essere eseguite in due diverse modalità:
- omogenee: trasformazioni eseguite tra società;
- eterogenee: trasformazioni eseguite tra società ed enti diversi.
All’interno di queste due tipologie possiamo distinguere tra:
- trasformazioni evolutive;
- trasformazioni regressive.
Cos’è il procedimento di trasformazione?
La trasformazione consiste nel cambiamento del tipo di organizzazione sociale, che si ottiene con la modifica dell’atto costitutivoe delle maggioranze previste per il tipo di società che intende operare la trasformazione.
Da quando ha effetto la trasformazione societaria?
La trasformazione ha effetto dal momento in cui la delibera di trasformazione, avvenuta con atto pubblico, viene iscritta al registro delle imprese.
Chi delibera la trasformazione?
È deliberata dall’assemblea straordinaria ed è richiesto il consenso dei soci che assumeranno la responsabilità illimitata.
Quali sono le forme societarie?
- Società di persone: S.S. (società semplice), S.N.C. (società in nome collettivo), S.A.S. (società in accomandita semplice).
- Società di capitali: S.R.L. e S.R.L.S. (società a responsabilità limitata), S.P.A. (società per azioni), S.A.P.A. (società in accomandita per azioni).
- Società cooperative.
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Gabriele Gerzeli Magni
Laureato in economia aziendale e studente magistrale in amministrazione, controllo e professione. Tramite articoli di valore guido le persone verso una migliore comprensione delle sfide e delle opportunità nel mondo economico-aziendalistico aiutandole a prendere decisioni informate.