ANTICIPO TFR: LE MOTIVAZIONI PER LA RICHIESTA
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Chi può fare la richiesta
In base a quanto stabilito dall’art. 2120: “[…] Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. […]”
L’anzianità a cui fa riferimento tale articolo matura anche in caso di determinati eventi che causano la sospensione temporanea dell’attività lavorativa (es. infortunio, malattia, aspettativa). In ogni caso, è opportuno sapere che esiste la possibilità di derogare al limite degli otto anni, come spiegato nel paragrafo qui sotto.
Le motivazioni per la richiesta
L’anticipo sul Tfr può essere richiesta in caso di:
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120, co. 8, lett. a);
- acquisto della casa di abitazione per sé o per i figli (art. 2120, co. 8, lett. b);
- spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (art. 7, co. 1, n. 53/2000);
- spese durante i congedi parentali.
Le spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
Tali spese devono soddisfare due requisiti: necessità e straordinarietà. Parliamo di necessità quando la struttura pubblica riconosce il reale bisogno della terapia o dell’intervento. La straordinarietà invece è riferita all’importanza e alla delicatezza dell’intervento. Il diritto all’anticipo sul Tfr è riconosciuto anche nel caso in cui il lavoratore si affidi al servizio sanitario nazionale, e per sostenere spese accessorie relative alla cura del malato.
L’acquisto della casa di abitazione per sé o per i figli
In questo caso il diritto all’anticipo viene riconosciuto per l’acquisto della prima casa di abitazione del lavoratore e della sua famiglia, intesa come dimora abituale, o per l’acquisto della prima casa al figlio che si stacca dalla famiglia di origine, anche se il lavoratore richiedente è già proprietario di una casa. Sono quindi escluse le anticipazioni per residenze secondarie.
Spese durante i congedi per la formazione
L’anticipo sul Tfr può essere concesso al lavoratore dipendente per sostenere le spese durante un periodo di congedo per la formazione. Per richiedere l’astensione dal lavoro si deve aver maturato almeno 5 anni di anzianità, si noti bene che 5 anni fa riferimento solo alla possibilità di fruire di congedi, non alla richiesta dell’anticipo sul Tfr, per il quale, salvo diversi accordi tra le parti, devono sempre essere maturati 8 anni.
Spese durante i congedi parentali
È possibile richiedere l’anticipazione del Tfr ai fini di un sostegno economico in un periodo privo di retribuzione. La sua erogazione deve avvenire insieme alla retribuzione del mese precedente l’inizio dell’assenza. In generale, possiamo dire che l’idea alla base dell’anticipazione è quella di permettere al lavoratore di fronteggiare spese di una certa entità relative ai bisogni essenziali suoi e della sua famiglia, inoltre non può essere utilizzata per finalità diverse da quelle indicate nella richiesta.
Possibilità di richiesta prima degli 8 anni
In alcuni casi, soprattutto nelle piccole e medie imprese, il datore di lavoro può concedere l’anticipazione del Tfr anche se il lavoratore non ha ancora maturato il tempo necessario al sorgere del diritto.
L’art. 2120 c.c. al comma 11 specifica che sono ammesse delle eccezioni alle condizioni generali previste per la richiesta, nel caso in cui ci sia un accordo individuale tra le parti e/o l’applicazione di un trattamento di miglior favore sempre rispettando i criteri di priorità stabiliti dalla legge.
Questa possibilità di deroga è stata confermata dalla Suprema Corte con la sentenza 4133 del 22 febbraio 2007, che afferma: “La disciplina delle anticipazioni sul Tfr si distingue da quella, più in generale, del Tfr e delle relative modalità di calcolo e, di conseguenza, l’inderogabilità di quest’ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni la quale, invece, è derogabile per accordo collettivo o individuale, tra le parti”.
Tuttavia, l’INPS stabilisce che tali deroghe non sono applicabili alle aziende che, in forza del numero dei loro dipendenti, sono obbligate a versare al fondo di tesoreria il Tfr di quest’ultimi.
Il regime di tassazione
Il Tfr è soggetto a ritenuta fiscale ed esige una modalità di calcolo separata da quella prevista per la tassazione delle retribuzioni ordinarie, in quanto non si cumula con gli altri redditi da lavoro dipendente percepiti nello stesso anno fiscale.
Questa differenza nel calcolo riguarda sia la determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta, sia la determinazione dell’aliquota Irpef definita in modo da mantenere la tassazione tendenzialmente costante e non svantaggiare i rapporti più lunghi, come invece accadeva nel regime precedente.
Le informazioni relative alla disciplina fiscale del Tfr sono contenute negli art. 17 e art. 19 del TUIR DPR n. 917/1986, mentre la formula di calcolo è riportata a pagina 27 di questa pubblicazione redatta dall’ordine dei consulenti del lavoro di Milano.
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Giuseppe Brusadelli
Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in controllo di gestione.