SCISSIONE SOCIETARIA: ASPETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI

Tempo di lettura: 9 minuti

 Autore: Gabriele Gerzeli Magni

Si parla di scissione (totale o parziale) quando una società (scissa) trasferisce (tutto o in parte) il suo patrimonio a più società (beneficiarie) e cessa di esistere senza che si abbia liquidazione, mentre i suoi soci ricevono azioni delle beneficiarie in base al rapporto di cambio stabilito nel progetto di scissione.

Gli aspetti civilistici, contabili e fiscali della scissione societaria

Profili generali e aspetti civilistici

Forme di scissione

L’art. 2506 c.c. definisce l’istituto della scissione distinguendo tra le seguenti.

Scissione totale o integrale

Si attua il trasferimento di tutto il patrimonio della società che si scinde a più società:

  • preesistenti;
  • di nuova costituzione.

Con la scissione totale la società che effettua l’operazione straordinaria cessa di esistere e i suoi soci ricevono come corrispettivo il concambio delle azioni o delle quote in base al rapporto di cambio con la società beneficiaria.

Nel caso in cui si effettua una scissione totale è necessario che i beneficiari siano una pluralità di società beneficiarie poiché se ci fosse un’unica società beneficiaria già esistente si tratterebbe di una fusione per incorporazione.

Se invece l’unica società beneficiaria venisse costituita ex novo si tratterebbe di una trasformazione della società scissa.

Scissione parziale

si trasferisce solo parte del patrimonio della società che si scinde a:

  • una società preesistente;
  • una società di nuova costituzione;
  • più società preesistenti o di nuova costituzione.

Con la scissione parziale la società che effettua l’operazione straordinaria continua ad esistere, seppur con un patrimonio decurtato dell’apporto effettuato.

Ai soci della società scissa verranno assegnate come corrispettivo le azioni o quote (della/e società beneficiaria) in base al rapporto di cambio e in proporzione alla partecipazione posseduta.

Differenze tra scissione totale e parziale

Inoltre, la massima n.114 del consiglio notarile di Milano (2009) ha riconosciuto la possibilità di effettuare una scissione doppia ovvero: “una scissione di due società che apportano, ciascuna, parte del loro patrimonio ad un’unica società beneficiaria”, la quale può essere:

  • già preesistente, si darà luogo a due diversi atti di scissione o un unico atto di scissione con la partecipazione di tutte le società coinvolte nell’operazione;
  • di nuova costituzione, si darà luogo ad un unico atto di scissione.
Schema che spiega la scissione doppia

Infine, la scissione può essere:

  • omogenea, le società che partecipano alla fusione appartengono tutte alla stessa categoria di società;
  • eterogenea, le società che partecipano alla fusione appartengono a differenti categorie di società.

Differenza tra scissione e conferimento

La scissione societaria era un’operazione non contemplata nella normativa giuridica ed economica italiana. In effetti il termine scissione è di derivazione francese nel cui ordinamento giuridico era specificatamente prevista.

Nel nostro caso si era invece utilizzato uno strumento che per certi aspetti era molto simile alla scissione: il conferimento d’azienda. Le principali differenze tra le due operazioni sono:

Tabella con le differenze tra scissione e conferimento

Motivazioni dell’operazione

L’operazione può essere motivata da varie considerazioni:

  • di carattere propriamente aziendale, come ad esempio, modificare le dimensioni dell’azienda per motivi di:
    • concentrazione: ad esempio la cessione di un ramo aziendale di una società beneficiaria operante nel medesimo settore;
    • decentramento: organizzare la società in dimensioni più piccole;
  • diversificazione degli investimenti, per effettuare una cessione di singoli rami aziendali senza dover alienare l’intera impresa;
  • motivi fiscali.

Documenti di scissione

Con riferimento ai documenti necessari per lo svolgimento della scissione si rimanda alla disciplina relativa alla fusione societaria, in quanto le dinamiche sono le medesime.

Decisione di scissione

Con riferimento alla decisione dell’assemblea per l’operazione di scissione si rimanda alla disciplina relativa alla fusione societaria, in quanto le dinamiche sono le medesime.

Opposizione dei creditori

Con riferimento alla possibilità di opposizione dei creditori sociali si rimanda alla disciplina relativa alla fusione societaria, in quanto le dinamiche sono le medesime.

Efficacia della scissione

Secondo quanto stabilito dall’art. 2506 c.c.: “La scissione acquista efficacia nei confronti dei terzi nel momento dell’ultima iscrizione dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie”.

Inoltre, nell’art. 2506 c.c. sono previste due alternative dell’effetto di scissione ordinario:

  • postdatazione, posticipa l’effetto della scissione rispetto all’ultima iscrizione dell’atto. Questa ipotesi è sempre ammessa salvo il caso in cui la società beneficiaria sia di nuova costituzione;
  • retrodatazione, anticipano gli effetti rispetto all’ultima iscrizione dell’atto di scissione. Come nella fusione, in linea generale è possibile stabilire un’operazione straordinaria di tipo “contabile” anticipandone gli effetti.

Pertanto, a partire dal momento in cui la scissione ha effetto: “ciascuna società beneficiaria assume i diritti e gli obblighi relativi alla società scissa”.

Di conseguenza, se una delle società beneficiarie fosse impossibilitata a soddisfare i debiti derivati dall’apporto di scissione ad essi attribuiti, le altre società beneficiarie interverranno in solido, ma ciascuna “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netta adesso trasferito o rimasto”.

Per questo è fondamentale che le società partecipanti alla scissione indichino sempre l’ammontare delle obbligazioni di cui sono in solido responsabili.

Aspetti contabili

I casi possibili

Di seguito vengono riportati gli aspetti contabili da osservare nei due casi di scissione:

  • scissione totale;
  • scissione parziale.

Le problematiche che dovranno essere affrontate riguardano, come nel caso di fusione, la rilevazione e il trattamento contabile delle differenze di scissione da concambio e da annullamento, in quanto:

  • differenza da annullamento: se la società beneficiaria, già funzionante, prima della scissione, deteneva una partecipazione nella società scissa sarà necessario sostituire il costo della partecipazione posseduta (con le attività e le passività assunte tramite la scissione;
Schema con le differenze da annullamento
  • differenza da concambio: effettuare il concambio delle vecchie azioni in mano ai soci della scissa con le nuove azioni della beneficiaria in base al rapporto di cambio stabilito.

Scissione totale

Le scritture contabili che effettuerà la società scissa, nell’ipotesi di scissione totale, sono riconducibili a quelle previste per l’estinzione di una società.

Infatti, la società scissa dovrà procedere all’individuazione gli elementi patrimoniali attivi e passivi da chiudere e attribuire alle singole beneficiarie.

Successivamente, in sede di efficacia dell’operazione, detti elementi patrimoniali saranno riaperti all’interno delle varie società beneficiarie.

Di conseguenza, le società beneficiarie effettueranno le scritture tipiche per la costituzione di una società mediante apporto di beni con aumento (o costituzione) del capitale sociale.

Scissione parziale

Nella scissione parziale, la società scissa rimane in vita seppur con un patrimonio decurtato. Le conseguenze contabili sono quindi meno traumatiche in quanto la società dovrà:

  • predisporre un normale bilancio di esercizio, nel periodo di interesse dell’operazione di scissione alla data di effetto della scissione.
  • individuare gli elementi patrimoniali attivi e passivi, da chiudere e attribuire alle singole beneficiarie.

Di contropartita, la società beneficiaria dovrà:

  • recepire gli elementi patrimoniali attivi e passivi, trasferiti dalla scissa;
  • rilevare la differenza di fusione da concambio:
    • disavanzo, eccedenza dare;
    • avanzo, eccedenza avere;
  • rilevare la differenza di fusione da annullamento:
    • disavanzo, eccedenza dare;
    • avanzo, eccedenza avere.
  • annullare la partecipazione, posseduta nella scissa in eccedenza avere;
  • rilevare l’incremento di capitale sociale.

Trattamento contabile disavanzo

Per ciò che riguarda il trattamento contabile del disavanzo da scissione (annullamento e concambio) si rimanda alle dinamiche esposte nella fusione societaria, dato che il trattamento è il medesimo.

Trattamento contabile avanzo

Per ciò che riguarda il trattamento contabile dell’avanzo da scissione (annullamento e concambio) si rimanda alle dinamiche esposte nella fusione societaria, dato che il trattamento è il medesimo.

Aspetti fiscali

Trattamento fiscale disavanzo

Per ciò che riguarda il trattamento fiscale del disavanzo da scissione (annullamento e concambio) si rimanda alle dinamiche esposte nella fusione societaria, dato che il trattamento è il medesimo.

Trattamento fiscale avanzo

Per ciò che riguarda il trattamento fiscale dell’avanzo da scissione (annullamento e concambio) si rimanda alle dinamiche esposte nella fusione societaria, dato che il trattamento è il medesimo.

Neutralità fiscale delle scissioni

L’art. 173 TUIR sancisce la neutralità della scissione, equiparandola sotto ogni punto di vista alla fusione societaria, sia per la scissione totale (con estinzione della società scissa) sia per la scissione parziale (la società scissa rimane in vita), effettuate a società beneficiarie di nuova costituzione o esistenti: “L’operazione stessa non costituisce presupposto di realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.”

Inoltre, l’art. 173 TUIR prevede la neutralità degli avanzi e disavanzi di scissione: Non costituiranno reddito imponibile delle società beneficiarie di eventuali avanzi o disavanzi da concambio o da annullamento scaturenti dalla scissione.”

Così come accade nella fusione, i maggiori valori degli elementi patrimoniali riconducibili all’utilizzo del disavanzo da annullamento o da concambio sono riconosciuti solo con l’utilizzo dell’imposta sostitutiva.

Se invece non si opta per il pagamento dell’imposta sostitutiva i beni ricevuti dalla società beneficiaria sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi secondo i dati esposti in bilancio.

Riporto delle perdite

Per ciò che riguarda il riporto delle perdite si rimanda alle dinamiche esposte nella fusione societaria, dato che il trattamento è il medesimo.

Deducibilità interessi passivi e ROL

Per ciò che riguarda la deducibilità degli interessi passivi in relazione al ROL si rimanda alle dinamiche esposte nella fusione societaria, dato che il trattamento è il medesimo.

IVA e dichiarazioni

Per ciò che riguarda le dichiarazioni da presentare in caso di scissione e le dinamiche inerenti all’IVA si rimanda alle dinamiche esposte nella fusione societaria, dato che il trattamento è il medesimo.

Imposta di registro

Per ciò che riguarda l’imposta di registro si rimanda alle dinamiche esposte nella fusione societaria, dato che il trattamento è il medesimo.

Imposte ipotecarie e catastali

Per ciò che riguarda le imposte ipotecarie e catastali si rimanda alle dinamiche esposte nella fusione societaria, dato che il trattamento è il medesimo.

Immagine con 4 punti di domanda

Alcune domande sulla scissione societaria

Si ha scissione totale quando una società (scissa) trasferisce tutto il suo patrimonio a più società (beneficiarie) e cessa di esistere senza che si abbia liquidazione, mentre i suoi soci ricevono azioni delle beneficiarie in base al rapporto di cambio stabilito nel progetto di scissione.

I documenti necessari sono:

  • progetto di scissione;
  • situazione patrimoniale di scissione;
  • relazione organo amministrativo;
  • relazione degli esperti.

L’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

Il progetto di scissione, unico per tutte le società interessate, sarà elaborato da tutti gli amministratori delle società partecipanti all’operazione.

Il progetto serve a definire le condizioni e le caratteristiche dell’operazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci della scissa e delle beneficiarie preesistenti e costituisce un documento unico, nonostante sia formalmente presentato dall’organo amministrativo della scissa dall’organo amministrativo.

Le operazioni principali sono la trasformazione, la fusione, la scissione, il conferimento, la cessione e la liquidazione.

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Gabriele Gerzeli Magni

Laureato in economia aziendale e studente magistrale in amministrazione, controllo e professione. Tramite articoli di valore guido le persone verso una migliore comprensione delle sfide e delle opportunità nel mondo economico-aziendalistico aiutandole a prendere decisioni informate.

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