IMPIANTI E MACCHINARI: STATO PATRIMONIALE B.II.2

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“Impianti e macchinari” è una voce dell’attivo dello stato patrimoniale che appartiene alla categoria delle immobilizzazioni materiali.

In generale, le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole che fanno parte dell’organizzazione permanente dell’impresa, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio

La voce impianti e macchinari nelle immobilizzazioni materiali

Sono impiegati come strumenti di produzione. Per essere classificati come “impianti e macchinari” i beni non devono essere destinati alla vendita, né alla trasformazione intesa come processo produttivo.

Ad esempio, un’impresa che realizza impianti per i propri clienti collocherà tra le rimanenze un impianto destinato alla vendita, invece, inscriverà nella voce “impianti e macchinari” un impianto che utilizza per svolgere i processi produttivi interni.

Impianti e macchinari possono essere:

  • beni materiali acquistati o realizzati internamente;
  • beni materiali in corso di costruzione;
  • somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione.

Principio contabile OIC 16

Attraverso i principi contabili, la fondazione OIC  interpreta le normative e indica le regole tecnico-contabili da applicare alla redazione dei bilanci.

OIC: organismo italiano di contabilità

La voce impianti e macchinari è definita all’interno della pubblicazione OIC 16, che tratta i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativaI corsivi presenti all’interno del presente articolo sono citazioni riportate da tale pubblicazione.

Per quanto riguarda invece i principi contabili internazionali il capitolo di riferimento è lo IAS 16.

Cosa comprende la voce impianti e macchinari

La voce BII2 “impianti e macchinario” può comprendere:

  • impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
  • impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;
  • altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);
  • macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.
Impianti e macchinari nello stato patrimoniale

Collocazione nel bilancio civilistico

L’articolo 2424 del codice civile prevede che impianti e macchinari siano iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BII con la seguente classificazione:

Impianti e macchinari nel bilancio civilistico

Nel bilancio civilistico non appaiono i fondi di ammortamento. Per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali è indicato nell’attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Valutazione di impianti e macchinari

Il valore originario di impianti e macchinari è pari al costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene. In altre parole, impianti e macchinari sono iscritti a bilancio al costo d’acquisto o di produzione.

Sono capitalizzabili solo i costi sostenuti per l’acquisto o la costruzione di nuovi cespiti (costi originari) e per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utileIl costo d’acquisto comprende anche i costi accessori. In generale, i costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.

Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di cespiti sono iscritte nel conto economico rispettivamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della gestione”.

Nota integrativa

Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione di impianti e macchinari, la nota integrativa indica:

A cosa serve la nota integrativa?
  • le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
  • il criterio adottato per effettuare l’eventuale rivalutazione, nonché la legge che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e l’effetto sul patrimonio netto.

Ammortamenti

Gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico, tra i costi della produzione, nella voce B10b) “ammortamento delle immobilizzazioni materiali”.

Il costo di impianti e macchinari, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento che viene imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzo.

L’ammortamento decorre dal momento in cui impianti e macchinari sono disponibili e pronti per l’uso. La regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.

Coefficienti

Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione di impianti e macchinari, la nota integrativa indica:
  • il metodo e i coefficienti d’ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato.

In generale l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è regolato dall’ articolo 102 del TUIR.

Alienazione

Quando un’immobilizzazioni di impianti e macchinari è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile dell’immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto deli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativo alla frazione delll’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.

L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenze realizzata, va rilevata a conto economico, sono iscritte nel conto economico rispettivamente anella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della gestione”.

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Giuseppe Brusadelli

Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in controllo di gestione.

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