I FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

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L’articolo 2427, c.1, 22 quater) del codice civile prevede che la nota integrativa deve indicare la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata e possono incidere sulla continuità aziendale.

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L’OIC 29 offre una dettagliata descrizione del concetto di fatti intervenuti dopo la chiusura. I corsivi presenti all’interno di questo articolo sono citazioni riportate da tale pubblicazione.


Tipologie

Si identificano tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:

a) fatti successivi da recepire nei valori di bilancio

Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

Ne possono essere esempi:

  • la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
  • i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:
    • il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
    • la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
  • la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
  • la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
  • la scoperta di un errore o di una frode.

b) fatti successivi da non recepire nei valori di bilancio

Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Ne possono essere esempi:

  • la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
  • la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
  • la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
  • la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall’OIC 19 “Debiti”;
  • la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio.

c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa.

Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Esempi di fatti successivi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Rilevazione in bilancio

I fatti del tipo (a) e (c) sono rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.

I fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori.

Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.

Alcuni esempi di fatti successivi che non sono rilevati nel bilancio e che richiedono un’informativa in nota integrativa sono:

  • operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell’esercizio;
  • annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
  • acquisti o cessioni di un’azienda significativa;
  • distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
  • annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
  • emissione di un prestito obbligazionario;
  • aumento di capitale;
  • assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
  • significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio;
  • fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l’impresa è maggiormente esposta senza coperture;
  • richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

IAS 10

Lo IASB ha emanato il principio contabile internazionale IAS 10 in tema di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, a cui sono armonizzate le regole contabili nazionali.

Relazione sulla gestione

L’obbligo di inserire i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio all’interno della relazione sulla gestione (art.2428, c.3, n.5 ) è stato abrogato con D.Lgs. 139/2015.

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Giuseppe Brusadelli

Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in controllo di gestione.

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