FUSIONE SOCIETARIA: ASPETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI
Tempo di lettura: 9 minuti
Autore: Gabriele Gerzeli Magni
La fusione societaria è un’operazione di ristrutturazione aziendale di carattere straordinario.
Di seguito elenchiamo gli aspetti civilistici, contabili e fiscali di questa operazione.
Indice dei contenuti:
Aspetti civilistici
Profili generali e casi particolari
Esistono due versioni della fusione societaria:
- fusione per incorporazione: “Una società (incorporante) succede in tutti i rapporti giuridici di un’altra società (incorporata) conservando la propria individualità e, con essa, i propri rapporti giuridici”;
- fusione per unione: “Due o più società si fondono scomparendo dal mercato e dando origine ad una nuova società che succede in tutti i rapporti giuridici delle società fuse”.
Il corrispettivo è rappresentato dal concambio di azioni o quote direttamente ai soci della società incorporata o delle società fuse (in caso di fusione per unione) in base ai relativi rapporti di cambio.
Di conseguenza, come nel conferimento d’azienda, i rapporti tra le parti coinvolte continueranno in capo alla società risultante dalla fusione.
Riassumendo, la fusione societaria può essere effettuata in due diverse versioni:
- fusione per incorporazione, ovvero società tra cui già esiste un rapporto di partecipazione:
- società posseduta al 100%;
- società posseduta almeno al 90%;
- fusione inversa;
- leverage by out (LBO);
- fusione per unione, ovvero società tra cui non esiste un rapporto di partecipazione.
Inoltre, la fusione può essere:
- omogenea: le società che partecipano alla fusione appartengono tutte alla stessa categoria di società;
- eterogenea: le società che partecipano alla fusione appartengono a differenti categorie di società.
Per quel che concerne l’ambito di applicazione delle operazioni di fusione societaria, in seguito, riassumiamo alcuni casi particolari:
Documenti di fusione
I documenti informativi relativi al procedimento di fusione societaria sono i seguenti:
- progetto di fusione;
- situazione patrimoniale di fusione;
- relazione organo amministrativo;
- relazione degli esperti;
- atto di fusione.
Progetto di fusione
Il fine del progetto di fusione è quello di garantire una maggiore informativa e trasparenza dell’operazione.
Secondo quanto stabilito dal nuovo art. 2501 ter: “Il progetto di fusione è predisposto (non dagli amministratori) dall’organo amministrativo (fare collegamento con articolo CDA) delle società coinvolte nella fusione”.
Nel progetto di fusione societaria devono essere inserite alcune informazioni fondamentali (art. 2501 ter):
- tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle società partecipanti alla fusione;
- atto costitutivo della nuova società costituita tramite la fusione;
- rapporto di cambio delle azioni o quote e l’eventuale conguaglio in denaro. Secondo l’2501 ter il conguaglio non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. La funzione del conguaglio in denaro è quella di facilitare la fissazione del rapporto di concambio evitando i cosiddetti resti”. Inoltre, affinché si possa prevedere un eventuale conguaglio in denaro è necessaria la partecipazione di almeno una società con capitale espresso in azioni;
- le modalità di assegnazione delle azioni o quote;
- la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili;
- la data dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate nel bilancio della nuova società costituita tramite fusione;
- il trattamento riservato ha particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- gli eventuali vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
Il progetto di funzione deve essere presentato da tutte le società partecipanti all’operazione, ma si tratta comunque di un documento unico.
Viceversa, saranno differenti le relazioni degli amministratori accompagnatorie del progetto, in quanto si dovranno evidenziare i punti di vista di ogni società.
La fusione sarà perfezionata nel momento dell’iscrizione dell’atto di fusione oppure in una data successiva specificata nell’atto stesso (art. 2504 bis c.c.).
La pubblicazione presso il registro delle imprese è richiesta infatti come forma di pubblicità specifica “nel luogo dove hanno sede le società partecipanti alla fusione” (art. 2504 bis c.c.). In alternativa il progetto di fusione può essere pubblicato nel sito Internet della società con le modalità atte a garantirne la sicurezza, l’autenticità e la certezza della data di pubblicazione.
In seguito alla riforma (D.lgs. n. 22/1991) non è più possibile modificare la proposta di fusione: alle assemblee è ora acconsentito approvare o respingere in toto il progetto di fusione.
Situazioni patrimoniali di fusione
Secondo quanto stabilito dall’art. 2501 quater c.c.: “La situazione patrimoniale di fusione non può essere anteriore di oltre quattro mesi al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa”.
La situazione patrimoniale di fusione può essere sostituita:
- dall’ultimo bilancio: se “è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione”;
- dalla relazione finanziaria semestrale: nel caso di società quotate “purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito”.
Infine, la situazione patrimoniale non è richiesta se “vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori degli altri strumenti finanziari”.
Relazione dell’organo amministrativo
L’art. 2501 c.c. prevede una relazione da presentare in sede di delibera assembleare da parte dell’organo amministrativo di ogni società partecipante alla fusione.
La relazione deve fornire tre informazioni fondamentali:
- di tipo strategico, legate ad aspetti economici, vantaggi e opportunità dell’operazione di fusione;
- di tipo operativo, legate ad aspetti giuridici, tempistiche etc.;
- relativa al rapporto di concambio.
La relazione dell’organo amministrativo non è richiesta se “vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori degli altri strumenti finanziari”.
Relazione degli esperti
Secondo quanto stabilito dall’art. 2501 c.c.:, al fine di fornire indicazioni sulla validità del rapporto di cambio è stata introdotta la figura di un esperto indipendente al quale è richiesto un parere scritto in merito a tre aspetti:
- l’indicazione del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio;
- un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi utilizzati;
- specificare la presenza di eventuali difficoltà di valutazione.
Inoltre, la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio non è richiesta nei casi indicati nella massima del consiglio notarile di Milano (n.23 del marzo 2004).
Infine, per quanto riguarda la responsabilità dell’esperto verso i soci delle società partecipanti alla fusione, l’art. 2501 c.c. prevede alternativamente:
- arresto fino a un anno;
- l’ammenda fino a 10.329 €;
- sospensione dell’esercizio della professione.
Atto di fusione
Decorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di fusione (purché non vi sia stato opposizione dei creditori) la fusione può dirsi perfezionata mediante la redazione dell’atto di fusione.
Deve essere stipulato per atto pubblico indipendentemente dal tipo di società partecipante alla fusione a cura del notaio e dei soggetti a cui compete l’amministrazione delle società.
L’atto di fusione societaria dovrà contenere:
Decisione di fusione
L’art. 2502 c.c. (salvo diversa previsione statutaria) specifica i quorum deliberativi previsti per l’approvazione del progetto di fusione societaria:
- società di persone, consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili;
- società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto.
Tuttavia, possono essere inserite alcune previsioni statutarie che prevedono quorum differenti.
Infine, l’art. 2502 c.c. prevede la facoltà di recesso per il socio:
- di società di persone, che non abbia consentito alla fusione;
- di società di capitali, in base alle disposizioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto.
Un altro mezzo di opposizione molto utile è l’impugnazione della delibera di fusione, sancita dall’art. 2377 c.c., secondo il quale: “I soci (assenti, dissenzienti, astenuti), il collegio sindacale, amministratori o consiglio di sorveglianza, possono impugnare la delibera assembleare nel termine di 90 giorni dalla data della loro assunzione quando sia contraria alle norme di legge o di statuto.”
Opposizione dei creditori
L’art. 2503 c.c. prevede che: “La fusione sia realizzabile solo dopo 60 giorni dall’iscrizione della delibera di fusione”.
Durante questo termine i creditori hanno diritto di presentare opposizione. Bisogna precisare che con il termine “creditori” si intende in senso ampio qualsiasi situazione di natura creditoria.
Effetti e invalidità della fusione
La regola generale, sancita dall’art. 2504 c.c., prevede che sia per le fusioni per incorporazioni che per le fusioni per unione: “La fusione effetto da quando è stata eseguita l’ultima iscrizione dell’atto di fusione”.
Inoltre, l’art. 2504 c.c. prevede che “eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione e l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.”
Aspetti contabili
I casi possibili
Di seguito vengono riportati gli aspetti contabili da osservare nei vari casi di fusione societaria:
- fusione per incorporazione di una società posseduta al 100%;
- fusione per incorporazione di una società parzialmente posseduta;
- fusione per unione.
Fusione per incorporazione di una società posseduta al 100%
Nel caso in cui non vi sia retrodatazione o postdatazione si verifica una coincidenza tra gli effetti reali e contabili.
In questo caso le problematiche contabili da affrontare sono le seguenti:
- sostituire il costo della partecipazione posseduta (pari al 100%) con le attività e le passività assunte tramite la fusione per incorporazione;
- individuare il trattamento contabile della differenza di fusione da annullamento, in quanto:
Pertanto, contabilmente la società incorporante dovrà:
- redigere il foglio di lavoro: è uno strumento tecnico che facilita l’integrazione dei dati contabili delle situazioni patrimoniali delle società che partecipano alla fusione. Nelle varie righe e colonne vengono riportate tutte le poste patrimoniali che intervengono nel processo di fusione e i valori finali a fusione avvenuta;
- rilevare le attività e le passività: assunte tramite la fusione a saldi aperti in continuità di valori contabili;
- rilevare la differenza di fusione da annullamento:
- disavanzo, eccedenza dare;
- avanzo, eccedenza avere;
- annullare la partecipazione: posseduta al 100% nell’incorporata in eccedenza “avere”.
Contabilmente la società incorporata dovrà:
- redigere il bilancio di verifica ante rettifica;
- effettuare le operazioni di rettifica;
- riepilogare i componenti di reddito nel conto economico;
- determinare il risultato di esercizio;
- chiudere generale dei conti.
Fusione per incorporazione parzialmente posseduta
Nel caso in cui non vi sia retrodatazione o postdatazione si verifica una coincidenza tra gli effetti reali e contabili.
In questo caso le problematiche contabili da affrontare sono le seguenti:
- effettuare il concambio delle vecchie azioni in mano ai soci dell’incorporata con le nuove azioni dell’incorporante in base al rapporto di cambio;
- rilevare le modalità ammesse di concambio, tra cui:
- incremento di capitale sociale dell’incorporante, cioè individuare il trattamento contabile della differenza di fusione da concambio, in quanto:
-
- emissione di azioni proprie dell’incorporante, se costo di acquisto azioni proprie è diverso rispetto al valore nominale la differenza va accreditata o addebitata alle riserve dell’incorporante “riserva azioni proprie”;
- eventuale conguaglio in denaro (se previsto) non può essere maggiore del 10% del valore nominale delle azioni assegnate e rappresenta una rettifica in aumento o in diminuzione della differenza di fusione da concambio.
Pertanto, contabilmente la società incorporante dovrà:
- redigere il foglio di lavoro, come sopra;
- rilevare le attività e le passività, come sopra;
- rilevare la differenza di fusione da annullamento, come sopra;
- rilevare la differenza di fusione da concambio:
- disavanzo, eccedenza dare;
- avanzo, eccedenza avere;
- annullare la partecipazione, come sopra;
- rilevare l’incremento di capitale, calcolato come = % capitale sociale non ancora posseduto X rapporto di cambio.
Contabilmente la società incorporata dovrà:
- redigere il bilancio di verifica ante rettifica;
- effettuare le operazioni di rettifica;
- riepilogare i componenti di reddito nel conto economico;
- determinare il risultato di esercizio;
- chiudere generale dei conti.
Fusione per unione
Nel caso in cui non vi sia retrodatazione o postdatazione si verifica una coincidenza tra gli effetti reali e contabili.
In questo caso le problematiche contabili da affrontare sono le seguenti:
- creazione del capitale sociale post fusione per unione, calcolato come: capitale sociale A e B ante fusione X i relativi rapporti di cambio;
- trattamento della differenza d fusione da concambio, in quanto:
Pertanto, contabilmente le società fuse dovranno:
- effettuare le operazioni di chiusura dei conti;
- redigere il bilancio di esercizio alla data di effetto della fusione.
Di contropartita, la nuova società che deriva dalla fusione dovrà:
- creare nuovo capitale sociale;
- rilevare le attività e le passività da ciascuna società fusa;
- rilevare le differenze da concambio:
- disavanzo, eccedenza dare;
- avanzo, eccedenza avere.
Trattamento contabile del disavanzo
Contabilmente il disavanzo di fusione da concambio e da annullamento deve essere attribuito:
- ai maggiori elementi dell’attivo e del passivo: se valori effettivi > valori contabili;
- ad avviamento: se i maggiori valori non sono sufficienti per assorbire la totalità delle differenze di fusione da concambio e annullamento;
- a conto economico: nel conto “perdita di fusione” per l’eventuale residuo.
Trattamento contabile dell’avanzo
Contabilmente l’avanzo di fusione da concambio ed annullamento deve essere attribuito:
- a patrimonio netto, nella voce riserva di fusione;
- a fondo per rischi ed oneri futuri, nella voce fondo oneri copertura perdite incorporata.
Successivamente, utilizzo il fondo dell’avanzo di fusione:
- nell’esercizio in cui si manifestano le perdite (come un qualsiasi altro fondo per rischio oneri futuri);
- nell’esercizio successivo a quello in cui si manifestano le perdite.
Aspetti fiscali
Trattamento fiscale del disavanzo
Dal punto di vista fiscale, se il disavanzo è stato attribuito ai maggiori valori degli elementi patrimoniali, si potrà optare alternativamente per:
- iscrizione delle imposte differite: utilizzando l’aliquota fiscale in vigore, nel conto fondo imposte differite con eccedenza avere;
- imposta sostitutiva (172 TUIR): conto debiti tributari con eccedenza avere, pari a:
- 12%, fino a 5 milioni di euro;
- 14%, da 5 milioni fino a 10 milioni di euro;
- 16%, oltre i 10 milioni di euro.
Trattamento fiscale dell’avanzo
Secondo la normativa del TUIR l’avanzo di fusione da concambio di annullamento è sempre destinato a patrimonio netto in:
- capitale e riserve di capitale, il loro utilizzo e distribuzione non determina conseguenze fiscali né in capo ai soci né in capo alla società:
- riserve non di capitale, il loro utilizzo determina le conseguenze fiscali in capo ai soci in caso di distribuzione.
Ai fini fiscali le riserve che sono iscritte nel patrimonio netto si possono suddividere in tre categorie:
- riserve in sospensione di imposta (1° gruppo), tassabili in ogni caso;
- riserve in sospensione di imposta (2° gruppo), tassabili in caso di distribuzione;
- riserve libere (3° gruppo).
L’eventuale avanzo deve sempre ricostituire delle serve in sospensione di imposta ed eventualmente, qualora non fossero sufficienti, ricostituire anche le riserve libere. Se anche le riserve libere non risulteranno sufficienti sarà necessario vincolare il capitale sociale.
Riporto delle perdite
L’art. 84 TUIR prevede che: “Le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione per la parte del loro ammontare che non eccede:
- il totale del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio.
- o se inferiore alla situazione patrimoniale di fusione”.
Oltre al limite del patrimonio netto per la riportabilità delle perdite fiscali occorre verificare:
- le condizioni di vitalità delle società partecipanti alla fusione, rappresentate da:
- limite dei ricavi;
- limite dei costi del personale.
- Pertanto, se i ricavi e le spese di lavoro subordinato sono superiori del 40% delle medie sostenute negli esercizi precedenti le perdite fiscali risultano deducibili.
- le svalutazioni delle azioni o quote della società, dell’esercizio successivo al quale si riferisce la perdita e dell’esercizio precedente all’atto di fusione.
Deducibilità interessi passivi e rol
La legge finanziaria del 2008 nell’art.1 ha aggiunto un’ulteriore novità: “Le disposizioni relative alle perdite fiscali riportabili si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti”.
Gli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL sono considerati indeducibili, ma possono essere dedotti dal reddito dei successivi periodi di imposta se “l’importo degli interessi passivi e oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati siano inferiori al 30% del risultato operativo lordo di competenza.”
Iva e dichiarazioni
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 633/1972: “Le operazioni di fusione costituiscono operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. Per quanto riguarda gli adempimenti connessi all’operazione di fusione:
Imposta di registro
Sono soggetti a imposta di registro in termine fisso pari a 200 €:
- i verbali dell’assemblea straordinaria con i quali viene approvata la fusione;
- l’atto di fusione.
L’imposta di registro va versata entro 20 giorni dall’atto di fusione tramite registrazione a cura del notaio.
Imposte di registro e catastali
È dovuta nella misura fissa (200 €) per ogni tributo nell’ipotesi di presenza di immobili o diritti reali immobiliari nelle società fuse o nelle incorporate. È dovuta inoltre un’imposta di trascrizione di 200 €.
Alcune domande sulla fusione societaria
Come funziona e quali tipi di fusione societaria esistono?
Fondamentalmente esistono due tipi di fusioni societarie:
- fusione per incorporazione: “Una società (incorporante) succede in tutti i rapporti giuridici di un’altra società (incorporata) conservando la propria individualità e, con essa, i propri rapporti giuridici”;
- fusione per unione: “Due o più società si fondono scomparendo dal mercato e dando origine ad una nuova societàche succede in tutti i rapporti giuridici delle società fuse”.
Quali sono i documenti necessari?
I documenti necessari sono:
- progetto di fusione;
- situazione patrimoniale di fusione;
- relazione organo amministrativo;
- relazione degli esperti;
- atto di fusione.
Chi sottoscrive l’atto di fusione societaria?
L’atto di fusione è sottoscritto dagli amministratori delle società partecipanti e deve essere redatto per atto pubblico. Deve essere depositato nei trenta giorni successivi presso il Registro delle Imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti.
Chi può redigere la relazione degli esperti?
Secondo l’art. 2501 sexies c.c., i soggetti che possono svolgere la funzione di esperto sono:
- iscritti all’albo dei revisori contabili o tra le società di revisione;
- designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società, se post fusione si costituisce una S.p.a. oppure una S.a.p.a.;
- nominato dalla società stessa, se post fusione si costituisce una società diversa da una S.p.a. oppure una S.a.p.a.;
- scelto fra le società di revisione, se la società è quotata sui mercati regolamentati.
Quali creditori possono opporsi alla fusione?
L’art. 2503 c.c. prevede che “la fusione sia realizzabile solo dopo 60 giorni dall’iscrizione della delibera di fusione”. Durante questo termine i creditori hanno diritto di presentare opposizione. Bisogna precisare che con il termine “creditori” si intende in senso ampio qualsiasi situazione di natura creditoria.
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Gabriele Gerzeli Magni
Laureato in economia aziendale e studente magistrale in amministrazione, controllo e professione. Tramite articoli di valore guido le persone verso una migliore comprensione delle sfide e delle opportunità nel mondo economico-aziendalistico aiutandole a prendere decisioni informate.