CONTABILITÀ ORDINARIA: COS’È? QUANDO È OBBLIGATORIA?
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La contabilità ordinaria è un regime contabile che prevede la registrazione non solo di costi e ricavi ma anche di incassi, pagamenti, versamenti e prelevamenti.
Ogni soggetto che esercita attività di impresa è obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Chi intraprende un’attività economica dopo aver scelto la forma giuridica deve valutare, insieme al commercialista, quale regime contabile adottare.
Indice dei contenuti:
Quando scatta l’obbligo della contabilità ordinaria
La contabilità ordinaria è il regime “naturale” obbligatorio, a prescindere dal volume di ricavi conseguito per:
- società di capitali: S.p.a, S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
- organizzazioni di società e gli enti stabili ma non residenti nel territorio italiano;
- enti pubblici, enti privati, associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
I soggetti che, diversamente, non sono obbligati per legge, dunque non in base ad un vincolo giuridico, bensì in base al superamento di un presupposto reddituale sono i seguenti:
- persone fisiche che esercitano attività commerciali;
- società di persone: S.n.c. e S.a.s.;
- enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente.
Quelli che hanno conseguito un fatturato annuo, ossia ricavi, riferiti all’anno solare precedente:
- maggiore di 400.000 € se l’attività prevalentemente abbia oggetto prestazioni di servizi;
- maggiore di 700.000 € se l’attività prevalente è la vendita di beni o altre attività.
La contabilità ordinaria rimane una opzione facoltativa per quelle imprese che hanno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato.
Quanto dura la permanenza nel regime ordinario?
I soggetti possono restare nel regime contabile ordinario per tre anni, questo è il vincolo triennale imposto dalla legge. Dopo questo periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando si conservano i requisiti.
In ogni caso, passati i tre anni di vincolo, se il soggetto è provvisto dei requisiti sopra elencati, può ritornare al regime semplificato nella stessa modalità sopra descritta, e anche per questo passaggio l’Agenzia delle Entrate ha imposto il vincolo triennale.
Quali sono le scritture contabili obbligatorie?
I soggetti che sono tenuti ad aderire al regime contabile ordinario sono obbligati a tenere alcune scritture contabili previste dalla legge secondo l’art. 14 del DPR 600/73.
Vediamo nel dettaglio quali sono:
- i registri IVA acquisti, vendite e corrispettivi in cui si annotano tutte le operazioni attive o passive rilevanti per determinare l’imposta sul valore aggiunto;
- il registro dei beni ammortizzabili, dove devono essere registrate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali, relative all’acquisto di beni strumentali che non esauriscono la loro vita utile nel breve periodo ma in più esercizi e, quindi, sono soggetti ad ammortamento;
- il libro giornale nel quale vengono registrati, in partita doppia, tutti i movimenti che comportano un’entrata o un’uscita per l’azienda;
- il libro degli inventari.
A queste scritture contabili obbligatorie se ne aggiungono altre. Per le società di capitali è obbligatoria anche la tenuta di:
- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libri delle adunanze e delle deliberazioni dei vari organi quali assemblea soci e degli obbligazionisti, organo di controllo, organo deliberativo.
Come si determina il reddito: il principio di competenza
Il regime di tassazione delle imprese in contabilità ordinaria si basa sul principio di competenza economica. Il reddito imponibile viene determinato dalla differenza tra i ricavi tassabili e i costi deducibili, ai sensi della disciplina contenuta nel DPR n. 917/86.
Per verificare che il limite reddituale è stato superato, il reddito viene determinato in base al principio di competenza economica, ossia i costi e i ricavi vengono determinati in base alla data di maturazione.
Si fa riferimento al momento in cui si considerano conseguiti i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e a quello in cui si considerano sostenute le spese per l’acquisizione di beni e servizi a prescindere se è già avvenuta o meno la loro manifestazione finanziaria, ossia se hai pagato e hai avuto un’uscita di cassa o banca oppure hai incassato. Dunque, abbiamo due aspetti fondamentali da considerare:
Il principio di competenza economica impone alle imprese di registrare le transazioni, ossia le operazioni nel periodo di imposta in cui si effettuano a prescindere dal momento in cui si verificano i pagamenti.
Per fare un esempio molto semplice:
- per i beni mobili, rileva la data della consegna o della spedizione, non il momento in cui hai pagato la fattura;
- per i servizi, i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, non quando si incassa il compenso o si prelevano i soldi per far fronte ai costi;
- per i beni immobili, il giorno in cui viene firmato il contratto.
Per un ulteriore approfondimento rimandiamo al nostro articolo sul principio di competenza.
Regime ordinario: vantaggi e limiti
Il regime ordinario può garantire rilevanti benefici sia nel controllo dell’andamento aziendale, che come strumento di contrasto ad eventuali accertamenti.
Vediamo quali sono i vantaggi legati al regime contabile ordinario e del perché dovreste non avere dubbi nello scegliere questo regime:
Ma non è tutto rose e fiori, perché accanto ai vantaggi esistono anche alcuni limiti come:
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Giuseppe Brusadelli
Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in finanza e controllo di gestione.