ALTRI BENI: STATO PATRIMONIALE B.II.4
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“Altri beni” è una voce dell’attivo dello stato patrimoniale che appartiene alla categoria delle immobilizzazioni materiali.
In generale, le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole che fanno parte dell’organizzazione permanente dell’impresa, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio.
Sono impiegati come strumenti di produzione. Per essere classificate come immobilizzazioni gli “altri beni” non devono essere destinati alla vendita, né alla trasformazione intesa come processo produttivo.
Altri beni possono essere:
- beni materiali acquistati o realizzati internamente;
- beni materiali in corso di costruzione;
- somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione.
Indice dei contenuti:
Principio contabile OIC 16
Attraverso i principi contabili, la fondazione OIC interpreta le normative e indica le regole tecnico-contabili da applicare alla redazione dei bilanci.
La voce altri beni delle immobilizzazioni materiali è definita all’interno della pubblicazione OIC 16, che tratta i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
I corsivi presenti all’interno del presente articolo sono citazioni riportate da tale pubblicazione. Per quanto riguarda invece i principi contabili internazionali il capitolo di riferimento è lo IAS 16.
Cosa comprende la voce altri beni
La voce BII4 “altri beni” può comprendere:
- mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
- macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
- automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);
- imballaggi da riutilizzare;
- beni gratuitamente devolvibili.
Collocazione del bilancio civilistico
L’articolo 2424 del codice civile prevede che gli altri beni siano iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BII con la seguente classificazione:
Nel bilancio civilistico non appaiono i fondi di ammortamento. Per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali è indicato nell’attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.
Valutazione dei altri beni
Il valore originario degli altri beni è pari al costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene. Gli altri beni sono inseriti al costo d’acquisto o di produzione.
Sono capitalizzabili solo i costi sostenuti per l’acquisto o la costruzione di nuovi cespiti (costi originari) e per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile. Il costo d’acquisto comprende anche i costi accessori. In generale, i costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.
Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di cespiti sono iscritte nel conto economico rispettivamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della gestione”.
Nota integrativa
Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione di altri beni, la nota integrativa indica:
- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
- il criterio adottato per effettuare l’eventuale rivalutazione, nonché la legge che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e l’effetto sul patrimonio netto.
Ammortamenti
Gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico, tra i costi della produzione, nella voce B10b) “ammortamento delle immobilizzazioni materiali”.
Il costo degli altri beni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento che viene imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzo.
L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Coefficienti
Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione degli altri beni, la nota integrativa indica:
- il metodo e i coefficienti d’ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato.
In generale l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è regolato dall’articolo 102 del TUIR.
Alienazione
Quando un’immobilizzazione di altri beni è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore al netto contabile dell’immobilizzazioni materiale ceduta, cioè al netto deli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.
L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenze realizzata, va rilevata a conto economico, sono iscritte nel conto economico rispettivamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della gestione”.
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Giuseppe Brusadelli
Da piccolo appassionato di numeri e matematica, da grande specializzato in controllo di gestione.